IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.a.s. Maglificio Maris tendente ad
ottenere   la   corresponsione   del   trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale e'
stato  approvato  il programma di crisi aziendale della summenzionata
ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi  aziendale
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 21 luglio 2000, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.a.s.  Maglificio  Maris con sede in Ferno, unita' di Ferno (Varese)
(NID  0003VA0005), per un massimo di novanta unita' lavorative per il
periodo dal 7 febbraio 2000 al 6 agosto 2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il  24  marzo 2000 con decorrenza 7
febbraio 2000.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi