L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI, AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto  lo  statuto  della regione siciliana;   Visto il decreto del
Presidente  della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di
attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela
del  paesaggio,  di  antichita'  e belle arti;   Visto il testo unico
delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della
regione  siciliana,  approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista  la  legge  regionale 1o agosto 1977, n. 80;   Vista la legge
regionale  7 novembre  1980,  n.  116.    Visto  il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma  dell'art.  1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con
decreto-legge  29 ottobre  1999,  n.  490,  che  ha abrogato la legge
29 giugno  1939,  n.  1497;    Visto  il  regolamento  di  esecuzione
approvato  con  regio  decreto  3 giugno  1940,  n.  1357;   Visto il
decreto  assessoriale  n.  8610  del 24 dicembre 1994 con il quale e'
stata  ricostituita  per  il  quadriennio  1995/1999,  la commissione
provinciale  per  la  tutela delle bellezze naturali e panoramiche di
Catania;    Esaminato  il  verbale  n. 62 del 10 gennaio 1998, con il
quale  la  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze
naturali e panoramiche di Catania ha proposto di sottoporre a vincolo
paesaggistico,  ai  sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area
comprendente  le  contrade  Petrazze e Gulfo ricadente nel territorio
comunale  di  Palagonia;    Esaminato il verbale n. 63 del 6 febbraio
1999  con  il  quale  la  commissione provinciale per la tutela delle
bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Catania  ha ratificato con il
plenum  dei componenti la deliberazione assunta con verbale n. 62 del
10  gennaio  1998, concernente la dichiarazione di notevole interesse
pubblico,  ai  sensi  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'area
comprendente  le contrade Petrazze e Gulfo nel territorio comunale di
Palagonia  delimitata  perimetralmente  secondo  quanto descritto nel
medesimo  verbale  n.  62 del 10 gennaio 1998, a cui si rimanda e che
insieme  al  verbale n. 63 del 6 febbraio 1999, fa parte integrante e
sostanziale  del  presente  decreto;   Accertato che il verbale n. 62
del  10  gennaio  1998  contenente  la  suddetta  proposta  e'  stato
pubblicato  all'albo  pretorio  del comune di Palagonia dal 24 giugno
1998  al  25 settembre  1998, ed e' stato depositato nella segreteria
del   comune  stesso,  per  il  periodo  prescritto  dalla  legge  n.
1497/1939;    Accertato  che  il  verbale  n.  63 del 6 febbraio 1999
contenente la medesima proposta e' stato pubblicato all'albo pretorio
del  comune  di  Palagonia dal 1o aprile 1999 al 30 giugno 1999 ed e'
stato  depositato  nella  segreteria del comune stesso per il periodo
prescritto  dalla  legge  n. 1497/1939;   Ritenuto che le motivazioni
riportate  nei succitati verbali del 10 gennaio 1998 e del 6 febbraio
1999  sono  sufficienti  e  congrue rispetto alla proposta di vincolo
formulata   e  testimoniano  l'esigenza  di  proteggere  un  ambiente
singolare,  che  presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una
studiata  e  corretta  tutela  che impedisca alle bellezze naturali e
paesaggistiche  della  zona  in  questione  di  subire alterazioni di
degrado  irreversibili;    Considerato  che  non  sono state prodotte
opposizioni  al  vincolo  de  quo,  ai  sensi dell'art. 3 della legge
29 giugno  1939,  n.  1497;   Rilevato che la proposta avanzata dalla
commissione  giunge  a definire come di rito il vincolo paesaggistico
dell'area  medesima,  gia'  dichiarato giusto decreto assessoriale n.
5562  del  23 febbraio 1993, contestualmente al divieto di temporanea
inedificabilita'  di  quel  territorio,  ex  art.  5  legge regionale
30 aprile  1991,  n. 15, ampliando, peraltro, la perimetrazione della
zona  descritta in quel decreto;   Considerato quindi, nel confermare
la  proposta  di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro
globalita'  le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua
dalla  commissione  provinciale per la tutela delle bellezze naturali
di  Catania  nei  verbali  delle  sedute  del  10  gennaio 1998 e del
6 febbraio  1999  e  correttamente approfondite nella planimetria ivi
allegata,   documenti  ai  quali  si  rimanda  e  che  formano  parte
integrante  del  presente  decreto;    Ritenuto  pertanto, che, nella
specie  ricorrono  evidenti  motivi  di  pubblico  interesse,  per il
cospicuo  carattere di bellezze naturali e di singolarita' geologica,
che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico
"l'area delle contrade Petrazze e Gulfo" in conformita' alla proposta
verbalizzata  dalla  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle
bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Catania  nelle  sedute del 10
gennaio  1998 e del 6 febbraio 1999;   Rilevato che l'apposizione del
vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori,
a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di
presentare  alla  competente  soprintendenza  per  i beni culturali e
ambientali,  per  la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di
opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa.

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  le  motivazioni  espresse  in premessa, l'area comprendente le
contrade  Petrazze  e  Gulfo  ricadente  nel  territorio  comunale di
Palagonia  descritta  nei  verbali delle sedute del 10 gennaio 1998 e
6 febbraio  1999  della  Commissione  provinciale per la tutela delle
bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Catania  e  delimitata  nella
planimetria  ivi allegata, che insieme ai verbali delle sedute del 10
gennaio  1998  e 6 febbraio 1999, forma parte integrante del presente
decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 139, lett. "C" e "D" del testo unico, approvato
con  decreto-legge  29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge
n.  1497/1939  e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato
con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.