L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI, AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,   recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana  in  materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Vista la legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni  culturali  e  ambientali,  a  norma  dell'art.  1  della  legge
8 ottobre  1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre l999,
n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  approvato con regio decreto
3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto   il   decreto  assessoriale  n.  5007  del  7 gennaio  1995,
parzialmente   rettificato  con  decreto  assessoriale  n.  6365  del
12 maggio  1995 con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio
1995/1999,  la  commissione  provinciale per la tutela delle bellezze
naturali e panoramiche di Siracusa;
  Visto   il  decreto  assessoriale  n.  8296  del  19 dicembre  1994
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 4 del
14 gennaio 1995, con il quale la zona limitrofa al fiume Tellaro e ai
torrenti Tellesimo e Prainito ricadente nei comuni di Rosolini, Noto,
Palazzolo,  Modica  e  Ragusa  e'  stata  dichiarata  temporaneamente
immodificabile ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto   il   decreto  assessoriale  n.  5048  del  18 gennaio  1997
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 6 del
1o febbraio  1997,  con  il quale e' stato prorogato per un ulteriore
biennio il vincolo sopra descritto;
  Visto   il   decreto  assessoriale  n.  5029  del  12 gennaio  1995
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della regione siciliana n. 13
dell'11 marzo  1995,  con  il  quale l'area della cava Scardina, cava
Grande,  cava  Lazzaro,  cava  Croce  Santa,  cava Scalarangio e cava
Candelaro  ricadente nei comuni di Rosolini, Noto, Modica e Ispica e'
stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Visto   il   decreto  assessoriale  n.  5201  del  31 gennaio  1997
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 8 del
15 febbraio  1997,  con  il quale e' stato prorogato per un ulteriore
biennio il vincolo sopra descritto;
  Esaminati  i  verbali  redatti  nelle  sedute  del  25 marzo  1998,
5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998, con
i  quali  la  commissione  provinciale  per  la tutela delle bellezze
naturali  e  panoramiche  di  Siracusa  ha  proposto  di sottoporre a
vincolo  paesaggistico,  ai  sensi della legge 29 giugno 39, n. 1497,
l'area  comprendente  la  valle  del  fiume  Tellaro  e  dei torrenti
Tellesimo e Prainito, della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro,
cava Croce Santa, cava Scalarangio, ricadente nei comuni di Rosolini,
Noto  e  Palazzolo Acreide, delimitata perimetralmente secondo quanto
descritto  nel  verbale  della  seduta del 22 dicembre 1998, a cui si
rimanda  e  che  insieme  agli  altri  verbali  sopra citati fa parte
integrante del presente decreto;
  Rilevato che nell'intestazione delle planimetrie sub A e B allegate
ai  verbali  sopra  detti  e'  stato  scritto,  per  un  mero  errore
materiale,  che  peraltro  non  inficia  la  validita'  del  vincolo:
"Vincolo  ex  legge  n.  1497/1939  bacino  del  fiume  Tellaro, cava
Scardina,  cava  Bombello, vallone Tre Fontane", anziche' "Vincolo ex
legge  n.  1497/1939  della  valle  del  fiume Tellaro e dei torrenti
Tellesimo e Prainito, della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro,
cava  Croce Santa, cava Scalarangio" cosi' come riportato nei verbali
della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Siracusa;
  Accertato che i verbali del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno
1998,  29 giugno  1998  e  22 dicembre  1998  contenenti  la suddetta
proposta  sono  stati  pubblicati  all'albo  pretorio  del  comune di
Rosolini  dal  31 dicembre 1998 al 12 aprile 1999, del comune di Noto
dal  15 febbraio  1999  al  17 maggio  1999,  del comune di Palazzolo
Acreide  dall'8 gennaio 1999 al 7 aprile 1999 e sono stati depositati
nelle  segreterie  dei  comuni stessi per il periodo prescritto dalla
legge n. 1497/1939;
  Viste   le  opposizioni  alla  proposta  di  vincolo  paesaggistico
dell'area  comprendente  la  valle  del  fiume Tellaro e dei torrenti
Tellesimo  e Prainito della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro,
cava  Croce Santa, cava Scalarangio del comune di Noto (nota prot. n.
13176  del  14 maggio  1999),  Confederazione italiana agricoltori di
Siracusa  (lettera  spedita  il  17 maggio  1999), Unione provinciale
degli  agricoltori di Siracusa (nota del 14 maggio 1999), Federazione
provinciale  coltivatori  diretti  di Siracusa (nota prot. n. 469 del
14 maggio  1999).  Le opposizioni presentate con le note sopra citate
presentano argomentazioni simili. Gli opponenti lamentano che in sede
di  istruttoria sono stati tenuti all'oscuro dell'iniziativa i comuni
interessati,  le  forze politiche e le organizzazioni sindacali. Tale
circostanza   ha   di   fatto  impedito  una  seria  ed  approfondita
valutazione  degli interessi del territorio attraverso il confronto e
la  concertazione  con  le  legittime  rappresentanze  del territorio
stesso.  L'estensione  indiscriminata  del  vincolo  ad un'area cosi'
consistente,  gia' sottoposta ad un esteso reticolo di tutele (fiumi,
boschi,  cave,  siti  archeologici  etc.),  determina  condizioni  di
assoluta  inagibilita'  per  gli  operatori  economici  (agricoltori,
allevatori)  con conseguenze sicuramente in contrasto con le esigenze
di  sviluppo  economico  ed  occupazionale.  Si  verra'  a creare una
sostanziale  musealizzazione  del  territorio,  che  mortifichera' il
dinamismo  delle  imprese  agricole ed alla lunga le espellera' dalle
campagne,  creando  in  tal  modo  risultati  di  degrado  ambientale
contrastanti con le finalita' stesse del vincolo.
  E'  infatti  noto  che  le  politiche di forestazione o comunque di
gestione  dell'ambiente  agrario  in  assenza  delle relative imprese
hanno  dato  risultati  deludenti.  Un  territorio  abbandonato dagli
operatori  agricoli e' esposto al degrado molto piu' di quanto non lo
sia quello in cui continuano ad esserci le imprese.
  Viste  le  controdeduzioni  rese  dalla  soprintendenza  per i beni
culturali  e  ambientali di Siracusa, che, con nota prot. n. 1623 del
17 febbraio 2000, ha rilevato che vanno respinte le opposizioni sopra
citate  per  i  seguenti  motivi.  Le opposizioni avanzate contestano
l'assenza  di  concertazione in sede di istruttoria della proposta di
vincolo  e  la  mancata  convocazione del sindaco alle riunioni della
commissione  provinciale bellezze naturali e panoramiche di Siracusa.
L'originario   disposto  dell'art.  2  della  legge  n.  1497/1939  e
dell'art. 4 del regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, che prevedeva la
partecipazione del sindaco del comune interessato e' stato modificato
dall'art.  31  del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975,  n.  805, ai sensi del quale il sindaco non fa piu' parte della
suddetta  commissione.  Inoltre e' da respingere l'osservazione degli
opponenti   in  merito  alla  mancata  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  di  imposizione  del vincolo paesaggistico. Infatti, "a
norma  dell'art.  14  della  legge  regionale n. 10/1991 sono escluse
determinate  categorie  di  atti,  tra le quali quella attinente agli
atti di pianificazione, nei cui confronti non trovano applicazione le
disposizioni    relative    alla   partecipazione   al   procedimento
amministrativo,  ma  le  particolari  norme  che regolano la relativa
formazione"   (Tribunale   amministrativo   regionale  della  Sicilia
13 maggio  1997,  n.  1182). Ora non vi e' dubbio che tra gli atti di
pianificazione rientrino anche gli strumenti di tutela previsti dalla
legge n. 1497/1939. La commissione, peraltro, propone all'assessorato
regionale beni culturali ambientali e pubblica istruzione nell'ambito
delle  proprie  competenze istituzionali, l'assoggettamento a vincolo
paesaggistico  di  un'area, in applicazione della legge n. 1497/1939,
poiche'   il   paesaggio  e'  riconosciuto  patrimonio  di  interesse
collettivo  gia'  nella  stessa  Carta  costituzionale che all'art. 9
recita:  "La  Repubblica  tutela  il  paesaggio".  Esso e' inteso non
soltanto naturale, ma anche agricolo, poiche' insieme di elementi tra
di loro in relazione dinamica e soggetta a continue trasformazioni ad
opera  sia  delle  leggi  naturali  che  antropiche.  Paesaggio  come
processo  creativo,  continuo,  incapace  di per se' stesso di essere
configurato  come  realta' immobile statica, bensi' forma dell'intero
paese  e  soggetto  alla  dinamica  dei  processi viventi, biotici ed
abiotici.
  In  tal  senso  e'  compito  dello Stato e dunque dei suoi istituti
periferici,   provvedere   alla   sua   tutela,  accompagnandone  gli
inevitabili processi di trasformazione.
  La  legge sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio,
ha  specificato  che  il  sistema  di  protezione  in essa contenuto,
completamente ed esclusivamente affidato all'amministrazione dei beni
culturali,  presuppone  come  motivo  della tutela giuridica dei beni
stessi, l'interesse pubblico, nonche' la presenza di valori estetici,
ambientali,  architettonici, urbanistici, tradizionali ecc. ossia del
paesaggio. La commissione provinciale bellezze naturali ha deliberato
la proposta di vincolo in oggetto, avendo lo scopo di non interferire
con   le   previsioni  urbanistiche  dei  centri  urbani,  escludendo
appositamente  le  previste  zone  di espansione edilizia. Il vincolo
paesaggistico   opera   in   virtu'   di  criteri  di  compatibilita'
paesaggistica del territorio e non di musealizzazione di un paesaggio
proprio in virtu' della definizione dinamica del paesaggio stesso. La
proposta  non  riporta  infatti  condizioni prescrittive prefiguranti
un'unica modalita' di intervento nelle trasformazioni del territorio,
proprio  perche' in alcun modo non assimilabile ad una perimetrazione
di immodificabilita'.
  Anzi  la proposta cosi' contestata dalle associazioni di categoria,
risulta  migliorativa  rispetto  alle  possibilita' di intervento dei
privati  che  negli  anni  precedenti  non  avevano  potuto  eseguire
costruzioni  edilizie,  in  quanto  risultava  operante il vincolo di
immodificabilita'  assoluta ex art. 5 legge regionale n. 15/1991, che
la  proposta  di vincolo invece sostituisce e modifica, assoggettando
le   opere   di   modifica   permanente   dello   stato   dei  luoghi
all'acquisizione  della  preventiva  autorizzazione  da  parte  della
soprintendenza  competente.  Procedura questa che non esclude dunque,
l'edificabilita'  dei  suoli,  nel  rispetto  delle  norme  del piano
regolatore vigente.
  Si   precisa   inoltre  che  gli  interventi  inerenti  la  normale
conduzione  del fondo agricolo, vengono consentiti senza che si renda
necessario  il  parere  della  soprintendenza, ad eccezione di quelle
opere,   quali   recinzioni,   cancelli,  ristrutturazioni  edilizie,
comunque  inoltrate  dai  privati agli ispettori agrari competenti in
ordine  ai  regimi  di  aiuto  previsti,  che  in  ogni  caso vengono
trasmessi   alla  soprintendenza  preventivamente  all'ammissione  al
contributo.  Ne consegue che il previsto regime normativo non risulta
immobilizzare  l'attivita'  agricola  della zona sottoposta a vincolo
paesaggistico,  bensi'  come spesso accade nei territori sottoposti a
riserva  naturale,  attribuisce un reale vantaggio per il privato, al
cui  intervento  verra'  assegnata  priorita'  nella  concessione dei
finanziamenti della Comunita' economica europea. Infatti le misure di
finanziamento  n.  2078  e  n.  2080,  i piani leader, ecc. prevedono
contributi  allo scopo di realizzare interventi nel settore agricolo,
zootecnico  e  forestale  a  tutela  del  paesaggio,  allo  scopo  di
incentivare  quegli  interventi  ecosostenibili  sul  territorio  che
contribuiscono  a  mantenerlo  nella  sua  integrita': e' la qualita'
ecologica  dell'agricoltura  che  va sostenuta ed incentivata proprio
grazie   agli  indirizzi  sinergicamente  operati  dalle  istituzioni
pubbliche.  Le linee guida al piano paesistico territoriale regionale
prevedono  nell'indicazione di indirizzi normativi generali, nel caso
di  individuazione  di  specifici  paesaggi  agrari con prevalenza di
colture  arboree  come nel territorio oggetto del vincolo, fortemente
caratterizzato  dalla  presenza  di  carrubi,  proprio  ai fini della
conservazione   del   paesaggio,  interventi  di  mantenimento  della
funzionalita'   degli   impianti,   manutenzione   e  ripristino  dei
terrazzamenti.   D'altra   parte  la  vocazione  agricola  di  questo
territorio,   sin  dall'antichita'  e'  ampiamente  dimostrata  dalle
numerose tracce di frequentazione archeologica descritte nel vincolo,
discendenti  da  insediamenti  agricoli,  favoriti  dalla particolare
mitezza del clima e dalla facilita' di approvvigionamento dell'acqua.
L'ubertosita'  delle campagne che ancora oggi circondano la valle del
fiume  Tellaro,  l'antico  ed  ampiamente celebrato fiume Eloro, sono
garantiti  proprio  grazie  al  mantenimento di un'attivita' agricola
ancora  presente  sul territorio, che la commissione beni naturali ha
inteso  valorizzare  e  tutelare  e  non deprimere, come diffusamente
enunciato nella relazione di proposta.
  Ritenuto  che  le  motivazioni  riportate nei succitati verbali del
25 marzo  1998,  5 giugno  1998,  15 giugno  1998,  29 giugno 1998, e
22 dicembre  1998  sono esaustive e congrue rispetto alla proposta di
vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente
singolare,  che  presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una
studiata  e  corretta  tutela  che impedisca alle bellezze naturali e
paesaggistiche  della  zona  in  questione  di  subire alterazioni di
degrado irreversibili;
  Rilevato  che  la  proposta  avanzata  dalla  commissione  giunge a
definire  come  di  rito,  per  quanto  riguarda  l'area  delle  cave
ricadenti  nella  provincia  di Siracusa, il vincolo paesaggistico di
tale  zona  gia'  dichiarato, giusta decreto assessoriale n. 5029 del
12 gennaio   1995,   contestualmente   al   divieto   di   temporanea
inedificabilita',  ex  art.  5 legge regionale n. 15/1991, ampliando,
peraltro,   la   perimetrazione  dell'area  delle  cave  sopra  dette
descritta in quel decreto;
  Considerato,  quindi,  nel  confermare  la  proposta  di vincolo in
argomento  di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni,
espresse in maniera esaustiva e congrua dalla commissione provinciale
per  la  tutela delle bellezze naturali di Siracusa nei verbali delle
sedute  del  25 marzo  1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno
1998  e  22 dicembre  1998,  nelle relazioni tecniche e correttamente
approfondite  nelle planimetrie sub A e sub B ivi allegate, documenti
ai  quali  si  rimanda  e  che  formano parte integrante del presente
decreto;
  Ritenuto  pertanto,  che, nella specie ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e
di   singolarita'   geologica,  che  suggeriscono  l'opportunita'  di
sottoporre  a vincolo paesaggistico "l'area comprendente la valle del
fiume  Tellaro  e  dei  torrenti  Tellesimo  e  Prainito,  della cava
Scardina,   cava   Grande,  cava  Lazzaro,  cava  Croce  Santa,  cava
Scalarangio   in   conformita'   alla   proposta  verbalizzata  dalla
commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze naturali e
panoramiche  di  Siracusa  nelle  sedute  del 25 marzo 1998, 5 giugno
1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998;
  Rilevato  che  l'apposizione  del  vincolo comporta l'obbligo per i
proprietari,  possessori  o  detentori,  a  qualsiasi  titolo,  degli
immobili   ricadenti   nella   zona  vincolata,  di  presentare  alla
competente  soprintendenza per i beni cultuarli ed ambientali, per la
preventiva  autorizzazione,  qualsiasi  progetto  di  opere che possa
modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  le  motivazioni  espresse  in premessa, l'area comprendente la
valle  del  fiume  Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della
cava  Scardina,  cava  Grande,  cava  Lazzaro, cava Croce Santa, cava
Scalarangio  ricadente  nei  comuni  di  Rosolini,  Noto  e Palazzolo
Acreide  descritta  nei  verbali  delle  sedute  del  25 marzo  1998,
5 giugno  1998,  15 giugno  1998,  29 giugno  1998 e 22 dicembre 1998
della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche  di Siracusa e delimitata nelle planimetrie ivi allegate,
che insieme ai verbali delle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998,
15 giugno  1998,  29 giugno  1998,  22 dicembre 1998 e alle relazioni
tecniche formano parte integrante del presente decreto, e' dichiarata
di  notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art.
139,  lettere  c)  e  d)  del testo unico approvato con decreto-legge
29 ottobre  1999,  n.  490,  che  ha abrogato la legge n. 1497/1939 e
dell'art.  9  del  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.