L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione siciliana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1o agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Vista la legge regionale n. 30 aprile 1991, n. 15; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, approvato con decreto-legge 29 ottobre l999, n. 490, che ha abrogato la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto il decreto assessoriale n. 5007 del 7 gennaio 1995, parzialmente rettificato con decreto assessoriale n. 6365 del 12 maggio 1995 con il quale e' stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa; Visto il decreto assessoriale n. 8296 del 19 dicembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 4 del 14 gennaio 1995, con il quale la zona limitrofa al fiume Tellaro e ai torrenti Tellesimo e Prainito ricadente nei comuni di Rosolini, Noto, Palazzolo, Modica e Ragusa e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visto il decreto assessoriale n. 5048 del 18 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 6 del 1o febbraio 1997, con il quale e' stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto; Visto il decreto assessoriale n. 5029 del 12 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 13 dell'11 marzo 1995, con il quale l'area della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scalarangio e cava Candelaro ricadente nei comuni di Rosolini, Noto, Modica e Ispica e' stata dichiarata temporaneamente immodificabile, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Visto il decreto assessoriale n. 5201 del 31 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato prorogato per un ulteriore biennio il vincolo sopra descritto; Esaminati i verbali redatti nelle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 39, n. 1497, l'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scalarangio, ricadente nei comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide, delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 22 dicembre 1998, a cui si rimanda e che insieme agli altri verbali sopra citati fa parte integrante del presente decreto; Rilevato che nell'intestazione delle planimetrie sub A e B allegate ai verbali sopra detti e' stato scritto, per un mero errore materiale, che peraltro non inficia la validita' del vincolo: "Vincolo ex legge n. 1497/1939 bacino del fiume Tellaro, cava Scardina, cava Bombello, vallone Tre Fontane", anziche' "Vincolo ex legge n. 1497/1939 della valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scalarangio" cosi' come riportato nei verbali della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa; Accertato che i verbali del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998 contenenti la suddetta proposta sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Rosolini dal 31 dicembre 1998 al 12 aprile 1999, del comune di Noto dal 15 febbraio 1999 al 17 maggio 1999, del comune di Palazzolo Acreide dall'8 gennaio 1999 al 7 aprile 1999 e sono stati depositati nelle segreterie dei comuni stessi per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico dell'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scalarangio del comune di Noto (nota prot. n. 13176 del 14 maggio 1999), Confederazione italiana agricoltori di Siracusa (lettera spedita il 17 maggio 1999), Unione provinciale degli agricoltori di Siracusa (nota del 14 maggio 1999), Federazione provinciale coltivatori diretti di Siracusa (nota prot. n. 469 del 14 maggio 1999). Le opposizioni presentate con le note sopra citate presentano argomentazioni simili. Gli opponenti lamentano che in sede di istruttoria sono stati tenuti all'oscuro dell'iniziativa i comuni interessati, le forze politiche e le organizzazioni sindacali. Tale circostanza ha di fatto impedito una seria ed approfondita valutazione degli interessi del territorio attraverso il confronto e la concertazione con le legittime rappresentanze del territorio stesso. L'estensione indiscriminata del vincolo ad un'area cosi' consistente, gia' sottoposta ad un esteso reticolo di tutele (fiumi, boschi, cave, siti archeologici etc.), determina condizioni di assoluta inagibilita' per gli operatori economici (agricoltori, allevatori) con conseguenze sicuramente in contrasto con le esigenze di sviluppo economico ed occupazionale. Si verra' a creare una sostanziale musealizzazione del territorio, che mortifichera' il dinamismo delle imprese agricole ed alla lunga le espellera' dalle campagne, creando in tal modo risultati di degrado ambientale contrastanti con le finalita' stesse del vincolo. E' infatti noto che le politiche di forestazione o comunque di gestione dell'ambiente agrario in assenza delle relative imprese hanno dato risultati deludenti. Un territorio abbandonato dagli operatori agricoli e' esposto al degrado molto piu' di quanto non lo sia quello in cui continuano ad esserci le imprese. Viste le controdeduzioni rese dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, che, con nota prot. n. 1623 del 17 febbraio 2000, ha rilevato che vanno respinte le opposizioni sopra citate per i seguenti motivi. Le opposizioni avanzate contestano l'assenza di concertazione in sede di istruttoria della proposta di vincolo e la mancata convocazione del sindaco alle riunioni della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Siracusa. L'originario disposto dell'art. 2 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 4 del regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, che prevedeva la partecipazione del sindaco del comune interessato e' stato modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ai sensi del quale il sindaco non fa piu' parte della suddetta commissione. Inoltre e' da respingere l'osservazione degli opponenti in merito alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di imposizione del vincolo paesaggistico. Infatti, "a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 10/1991 sono escluse determinate categorie di atti, tra le quali quella attinente agli atti di pianificazione, nei cui confronti non trovano applicazione le disposizioni relative alla partecipazione al procedimento amministrativo, ma le particolari norme che regolano la relativa formazione" (Tribunale amministrativo regionale della Sicilia 13 maggio 1997, n. 1182). Ora non vi e' dubbio che tra gli atti di pianificazione rientrino anche gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 1497/1939. La commissione, peraltro, propone all'assessorato regionale beni culturali ambientali e pubblica istruzione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'assoggettamento a vincolo paesaggistico di un'area, in applicazione della legge n. 1497/1939, poiche' il paesaggio e' riconosciuto patrimonio di interesse collettivo gia' nella stessa Carta costituzionale che all'art. 9 recita: "La Repubblica tutela il paesaggio". Esso e' inteso non soltanto naturale, ma anche agricolo, poiche' insieme di elementi tra di loro in relazione dinamica e soggetta a continue trasformazioni ad opera sia delle leggi naturali che antropiche. Paesaggio come processo creativo, continuo, incapace di per se' stesso di essere configurato come realta' immobile statica, bensi' forma dell'intero paese e soggetto alla dinamica dei processi viventi, biotici ed abiotici. In tal senso e' compito dello Stato e dunque dei suoi istituti periferici, provvedere alla sua tutela, accompagnandone gli inevitabili processi di trasformazione. La legge sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, ha specificato che il sistema di protezione in essa contenuto, completamente ed esclusivamente affidato all'amministrazione dei beni culturali, presuppone come motivo della tutela giuridica dei beni stessi, l'interesse pubblico, nonche' la presenza di valori estetici, ambientali, architettonici, urbanistici, tradizionali ecc. ossia del paesaggio. La commissione provinciale bellezze naturali ha deliberato la proposta di vincolo in oggetto, avendo lo scopo di non interferire con le previsioni urbanistiche dei centri urbani, escludendo appositamente le previste zone di espansione edilizia. Il vincolo paesaggistico opera in virtu' di criteri di compatibilita' paesaggistica del territorio e non di musealizzazione di un paesaggio proprio in virtu' della definizione dinamica del paesaggio stesso. La proposta non riporta infatti condizioni prescrittive prefiguranti un'unica modalita' di intervento nelle trasformazioni del territorio, proprio perche' in alcun modo non assimilabile ad una perimetrazione di immodificabilita'. Anzi la proposta cosi' contestata dalle associazioni di categoria, risulta migliorativa rispetto alle possibilita' di intervento dei privati che negli anni precedenti non avevano potuto eseguire costruzioni edilizie, in quanto risultava operante il vincolo di immodificabilita' assoluta ex art. 5 legge regionale n. 15/1991, che la proposta di vincolo invece sostituisce e modifica, assoggettando le opere di modifica permanente dello stato dei luoghi all'acquisizione della preventiva autorizzazione da parte della soprintendenza competente. Procedura questa che non esclude dunque, l'edificabilita' dei suoli, nel rispetto delle norme del piano regolatore vigente. Si precisa inoltre che gli interventi inerenti la normale conduzione del fondo agricolo, vengono consentiti senza che si renda necessario il parere della soprintendenza, ad eccezione di quelle opere, quali recinzioni, cancelli, ristrutturazioni edilizie, comunque inoltrate dai privati agli ispettori agrari competenti in ordine ai regimi di aiuto previsti, che in ogni caso vengono trasmessi alla soprintendenza preventivamente all'ammissione al contributo. Ne consegue che il previsto regime normativo non risulta immobilizzare l'attivita' agricola della zona sottoposta a vincolo paesaggistico, bensi' come spesso accade nei territori sottoposti a riserva naturale, attribuisce un reale vantaggio per il privato, al cui intervento verra' assegnata priorita' nella concessione dei finanziamenti della Comunita' economica europea. Infatti le misure di finanziamento n. 2078 e n. 2080, i piani leader, ecc. prevedono contributi allo scopo di realizzare interventi nel settore agricolo, zootecnico e forestale a tutela del paesaggio, allo scopo di incentivare quegli interventi ecosostenibili sul territorio che contribuiscono a mantenerlo nella sua integrita': e' la qualita' ecologica dell'agricoltura che va sostenuta ed incentivata proprio grazie agli indirizzi sinergicamente operati dalle istituzioni pubbliche. Le linee guida al piano paesistico territoriale regionale prevedono nell'indicazione di indirizzi normativi generali, nel caso di individuazione di specifici paesaggi agrari con prevalenza di colture arboree come nel territorio oggetto del vincolo, fortemente caratterizzato dalla presenza di carrubi, proprio ai fini della conservazione del paesaggio, interventi di mantenimento della funzionalita' degli impianti, manutenzione e ripristino dei terrazzamenti. D'altra parte la vocazione agricola di questo territorio, sin dall'antichita' e' ampiamente dimostrata dalle numerose tracce di frequentazione archeologica descritte nel vincolo, discendenti da insediamenti agricoli, favoriti dalla particolare mitezza del clima e dalla facilita' di approvvigionamento dell'acqua. L'ubertosita' delle campagne che ancora oggi circondano la valle del fiume Tellaro, l'antico ed ampiamente celebrato fiume Eloro, sono garantiti proprio grazie al mantenimento di un'attivita' agricola ancora presente sul territorio, che la commissione beni naturali ha inteso valorizzare e tutelare e non deprimere, come diffusamente enunciato nella relazione di proposta. Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998, e 22 dicembre 1998 sono esaustive e congrue rispetto alla proposta di vincolo formulata e testimoniano l'esigenza di proteggere un ambiente singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili; Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire come di rito, per quanto riguarda l'area delle cave ricadenti nella provincia di Siracusa, il vincolo paesaggistico di tale zona gia' dichiarato, giusta decreto assessoriale n. 5029 del 12 gennaio 1995, contestualmente al divieto di temporanea inedificabilita', ex art. 5 legge regionale n. 15/1991, ampliando, peraltro, la perimetrazione dell'area delle cave sopra dette descritta in quel decreto; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento di potere accogliere nella loro globalita' le motivazioni, espresse in maniera esaustiva e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa nei verbali delle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998, nelle relazioni tecniche e correttamente approfondite nelle planimetrie sub A e sub B ivi allegate, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto; Ritenuto pertanto, che, nella specie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarita' geologica, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico "l'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scalarangio in conformita' alla proposta verbalizzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa nelle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni cultuarli ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente la valle del fiume Tellaro e dei torrenti Tellesimo e Prainito, della cava Scardina, cava Grande, cava Lazzaro, cava Croce Santa, cava Scalarangio ricadente nei comuni di Rosolini, Noto e Palazzolo Acreide descritta nei verbali delle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998 e 22 dicembre 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata nelle planimetrie ivi allegate, che insieme ai verbali delle sedute del 25 marzo 1998, 5 giugno 1998, 15 giugno 1998, 29 giugno 1998, 22 dicembre 1998 e alle relazioni tecniche formano parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139, lettere c) e d) del testo unico approvato con decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 490, che ha abrogato la legge n. 1497/1939 e dell'art. 9 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.