IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  l'art.  155,  comma  6,  del decreto legislativo 1 settembre
1993,  n. 385 (testo unico bancario), cosi' come modificato dall'art.
35,  comma  2,  del decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, che
attribuisce  al  C.I.C.R.  il  potere  di  determinare  le  modalita'
operative  e i limiti quantitativi entro cui i soggetti diversi dalle
banche,  gia'  operanti alla data del 19 ottobre 1999, i quali, senza
fine  di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di
modesto  ammontare  ed erogano piccoli prestiti, possono continuare a
svolgere  la  propria  attivita',  in  considerazione  del  carattere
marginale della stessa;
  Visto  l'art  106,  comma  1,  del testo unico bancario, cosi' come
modificato  dall'art.  20, comma 1, del citato decreto legislativo n.
342 del 4 agosto 1999, che impone l'iscrizione in un apposito elenco,
tenuto  dall'Ufficio  italiano dei cambi, ai soggetti che esercitano,
tra  l'altro,  nei confronti del pubblico, l'attivita' di concessione
di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  Visto  l'art.  106,  comma 4, lettera b), del testo unico bancario,
che attribuisce al Ministro del tesoro la facolta' di consentire agli
intermediari  finanziari  che  svolgono determinati tipi di attivita'
l'assunzione  di  forme  giuridiche  e  requisiti patrimoniali minimi
diversi  da quelli di cui all'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del
medesimo testo unico;
  Vista  la  delibera  del  C.I.C.R.  del 9 febbraio 2000, recante la
disciplina  dei  soggetti  operanti nel settore finanziario, ai sensi
del richiamato art. 155, comma 6, del testo unico bancario;
   Considerato che la richiamata delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio
2000  dispone  che  i  soggetti dalla stessa disciplinati sono tenuti
all'iscrizione  in  un'apposita  sezione  dell'elenco generale di cui
all'art.  106,  comma  1,  del  testo unico bancario e prevede che il
Ministro  del  tesoro  stabilisce  con decreto - da emanarsi ai sensi
dell'art.  106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario - forme
giuridiche  e  requisiti  patrimoniali  diversi  da  quelli  indicati
dall'art. 106, comma 3, lettere a) e c), del medesimo testo unico;
  Sentiti  la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 106, comma 4, del testo unico bancario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nei  confronti dei soggetti operanti nel settore finanziario di
cui alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 non si applicano i
requisiti  minimi  di  capitale versato di cui all'art. 106, comma 3,
lettera c), del testo unico bancario.
  2.  Detti  soggetti  continuano  a  svolgere  la  propria attivita'
nell'attuale forma giuridica.