IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148, convertito con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Simet  Societa' industriale
metalmeccanica tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per conversione aziendale, in
favore dei lavoratori interessati;
  Visto il decreto ministeriale datato 21 luglio 2000 con il quale e'
stato   approvato   il   programma  di  conversione  aziendale  della
summenzionata ditta;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 21 luglio 2000, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.   Simet  Societa'  industriale  metalmeccanica,  con  sede  in
Palermo,  unita'  di  Palermo  (NID 9919PA0032), per un massimo di 35
unita'  lavorative per il periodo dal 1 settembre 1999 al 28 febbraio
1999;
  Istanza  aziendale  presentata  il  2 settembre 1999 con decorrenza
1 settembre 1999;
  L'  I.N.P.S.,  e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad  eccezione  delle  esplicite concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trenta-sei  mesi  nell'arco del quinquennio
previsto  dalla  vigente  normativa,  con  particolare riferimento ai
periodi  di  fruizione  del  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione  o  sospensione dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi