IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto l'art. 4, comma 34, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 520,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  luglio 1999, n. 270, recante la
"Nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274";
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al Titolo II ed al
Titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernenti i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  propria nota 12 giugno 2000, con la quale si e' ritenuta
l'applicabilita'  del  gia'  richiamato  art.  7, comma 10-ter, della
legge   n.   236/1993,   durante  il  periodo  intercorrente  tra  la
dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  dell'impresa  e  la  sua
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  sentenza n. 538, in data 14 aprile 2000, con la quale il
tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato lo stato di insolvenza della
societa' Calzificio Carabelli S.p.a;
  Visto  il  decreto del medesimo tribunale di Busto Arsizio, in data
16  giugno 2000, con il quale e' stata dichiarata aperta la procedura
di amministrazione straordinaria per la suddetta societa';
  Visto   il   decreto   in   data   21   giugno  2000  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi
dell'art.  38  del  decreto  legislativo n. 270/1999, del commissario
straordinario nella predetta procedura;
  Vista   l'istanza  presentata  dal  commissario  giudiziale  e  dal
commissario  straordinario  della societa' in questione, con la quale
viene  richiesta  la  corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti
ad  orario  ridotto dipendenti dalla stessa societa', a decorrere dal
14  aprile  2000 (data di dichiarazione dello stato di insolvenza) al
16  giugno 2000 (data di ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria);
  Visto il parere dell'ufficio del lavoro competente per territorio;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento, ai sensi del richiamato art. 7, comma 10-ter della legge
n. 236/1993,
                              Decreta:
  E'  autorizzata  la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
societa'  Calzificio  Carabelli S.p.a., con sede in Milano, unita' in
Solbiate Arno (Varese) per un massimo di n. 261 unita' lavorative per
il periodo dal 14 aprile 2000 al 16 giugno 2000.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2000
                                         Il direttore generale: Daddi