IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  1'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5, in particolare i commi 1 e 10 del decretolegge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  della  societa' S.r.l. Adriatica Peltro inoltrata
presso  il  competente  ufficio  regionale del lavoro e della massima
occupazione,  come  da  protocollo dello stesso, in data 27 settembre
1999,  che  unitamente  al contratto di solidarieta' per riduzione di
orario   di   lavoro,   costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in data 22 settembre 1999
stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 29 settembre
1999,  la  riduzione  massima  dell'  orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali,  come  previsto  dal  contratto collettivo nazionale del
settore   industria   metalmeccanica   applicato,   a  32  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
33 unita', su un organico complessivo di 34 unita';
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
  Considerato  che  la  societa'  ha  gia' usufruito, nell'ambito del
quinquennio,  previsto  della  vigente  normativa, del trattamento di
integrazione  salariale per i contratti di solidarieta' (29 settembre
1997,  28  settembre  1998 e 29 settembre 1998 - 27 settembre 1999) e
del  trattamento  di  integrazione  salariale  ordinaria  per ventuno
settimane,  come  comunicato,  con telefax dell'11 luglio 2000, dalla
sede  Istituto  nazionale  della previdenza sociale di Teramo (che si
allega);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  29  settembre 1999 fino al
completamento  del  limite  massimo  di  trentasei mesi nell'arco del
quinquennio  previsto  dalla vigente normativa, la corresponsione del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma 3 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica peltro, con sede in zona
ind.le Sant'Atto (Teramo), e unita' di Zona ind.le Sant'Atto (Teramo)
(NID  9913000008),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per dodici mesi, la riduzione massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  32  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
33 unita', su un organico complessivo di 34 unita'.