A seguito del processo di despecializzazione operativa, portata a termine con il testo unico bancario, a tutte le banche e' stato consentito di accedere al settore dei finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese. La normativa di vigilanza emanata nel 1994 (106o aggiornamento del 31 gennaio 1994 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988) stabilisce taluni limiti di natura prudenziale all'attivita' di finanziamento a medio e a lungo termine alle imprese. In particolare, le banche debbono, in via generale, mantenere entro il 20 per cento della raccolta complessiva l'ammontare dei crediti della specie (Istruzioni di vigilanza, titolo IV, cap. 6). Le banche dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro e con un'adeguata esperienza nel comparto possono chiedere alla Banca d'Italia l'abilitazione ad operare oltre il suddetto limite. Non necessitano di abilitazione, e possono quindi effettuare senza alcun limite finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese, le banche dotate di adeguata patrimonializzazione a livello individuale o consolidato ovvero con una struttura del passivo prevalentemente a medio e a lungo termine. Nel corso dei circa sei anni di applicazione delle disposizioni l'esperienza degli intermediari nel settore dei finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese e' sensibilmente cresciuta, anche per le banche di minori dimensioni. Si ritiene, pertanto, che un innalzamento del limite per i finanziamenti a medio e a lungo termine alle imprese sia compatibile con la sana e prudente gestione degli intermediari. In particolare, viene stabilito che le banche debbono, in via generale, mantenere entro il 30% della raccolta complessiva i crediti della specie, ferme restando le condizioni e la procedura di abilitazione per il superamento di tale limite. Con l'occasione si e' provveduto a recepire nelle istruzioni di vigilanza talune modifiche nella composizione degli aggregati di riferimento per il calcolo del rispetto del limite prudenziale gia' comunicate al sistema. Il prospetto indicativo di raccordo con le segnalazioni statistiche di vigilanza (allegato A) e' stato modificato in coerenza con le innovazioni apportate agli schemi segnaletici dal 13o aggiornamento del 12 aprile 2000 della circolare n. 49 dell'8 febbraio 1989 (manuale per la compilazione della matrice dei conti). L'adeguamento della disciplina ha dato luogo ad una nuova versione del capitolo 6 del titolo IV delle istruzioni di vigilanza, la quale sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Governatore: Fazio