A seguito del processo di despecializzazione operativa, portata a
termine  con  il  testo  unico  bancario,  a tutte le banche e' stato
consentito di accedere al settore dei finanziamenti a medio e a lungo
termine alle imprese.
    La  normativa  di  vigilanza emanata nel 1994 (106o aggiornamento
del 31 gennaio 1994 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988) stabilisce
taluni  limiti di natura prudenziale all'attivita' di finanziamento a
medio  e  a  lungo  termine  alle  imprese. In particolare, le banche
debbono,  in  via  generale,  mantenere  entro  il 20 per cento della
raccolta complessiva l'ammontare dei crediti della specie (Istruzioni
di vigilanza, titolo IV, cap. 6).
    Le  banche dotate di un patrimonio superiore a 25 milioni di euro
e con un'adeguata esperienza nel comparto possono chiedere alla Banca
d'Italia l'abilitazione ad operare oltre il suddetto limite.
    Non  necessitano  di  abilitazione,  e  possono quindi effettuare
senza  alcun  limite  finanziamenti  a  medio  e a lungo termine alle
imprese,  le banche dotate di adeguata patrimonializzazione a livello
individuale  o  consolidato  ovvero  con  una  struttura  del passivo
prevalentemente a medio e a lungo termine.
    Nel  corso  dei circa sei anni di applicazione delle disposizioni
l'esperienza degli intermediari nel settore dei finanziamenti a medio
e  a lungo termine alle imprese e' sensibilmente cresciuta, anche per
le banche di minori dimensioni.
    Si  ritiene,  pertanto,  che  un  innalzamento  del  limite per i
finanziamenti  a medio e a lungo termine alle imprese sia compatibile
con la sana e prudente gestione degli intermediari.
    In  particolare,  viene  stabilito  che le banche debbono, in via
generale, mantenere entro il 30% della raccolta complessiva i crediti
della  specie,  ferme  restando  le  condizioni  e  la  procedura  di
abilitazione per il superamento di tale limite.
    Con  l'occasione  si e' provveduto a recepire nelle istruzioni di
vigilanza  talune  modifiche  nella  composizione  degli aggregati di
riferimento  per  il calcolo del rispetto del limite prudenziale gia'
comunicate  al  sistema.  Il  prospetto indicativo di raccordo con le
segnalazioni   statistiche   di   vigilanza  (allegato  A)  e'  stato
modificato  in  coerenza  con  le  innovazioni  apportate agli schemi
segnaletici  dal 13o aggiornamento del 12 aprile 2000 della circolare
n. 49 dell'8 febbraio 1989 (manuale per la compilazione della matrice
dei conti).
    L'adeguamento  della  disciplina  ha  dato  luogo  ad  una  nuova
versione  del capitolo 6 del titolo IV delle istruzioni di vigilanza,
la  quale  sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
                                                Il Governatore: Fazio