IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Visto il Regolamento (CE) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999,
che  completa  per  le  produzioni  animali  il  Regolamento (CEE) n.
2092/91  del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti  agricoli  ed  alla  indicazione di tale metodo sui prodotti
agricoli e sulle derrate alimentari;
  Visto in particolare l'art. 3 del predetto regolamento con il quale
lo stesso e' applicabile dal 24 agosto 2000;
  Considerato che e' necessario dare disposizioni per l'attuazione di
detto Regolamento sul territorio nazionale;
  Tenuto  conto  delle  indicazioni pervenute dalle parti interessate
pubbliche  e  private,  in  conseguenza di lavori svolti da gruppi di
lavoro per tematiche ritenute di particolare interesse;
  Ritenuto  necessario  conferire all'agricoltura biologica caratteri
di  trasparenza del processo produttivo, al fine di dare credibilita'
al sistema nei confronti degli operatori e dei consumatori;
  Ritenuto   necessario   dare   orientamenti   e   disposizioni  per
l'attuazione  del Regolamento comunitario n. 1804/99 sulle produzioni
animali biologiche;
  Ritenuto  necessario  fornire  linee  guida  sulla tracciabilita' e
rintracciabilita'  dei  prodotti  animali  biologici, nonche' modelli
adeguati  per la rappresentazione delle attivita' degli operatori, al
fine  di  rendere  trasparente il processo produttivo e di consentire
agli Organismi di controllo di effettuare gli opportuni riscontri per
il  rilascio  di  attestazioni d'idoneita' sul prodotto da inviare al
mercato;
  Ritenuto,  altresi',  necessario  predisporre la modulistica ad uso
degli   operatori   per   l'attuazione   del  su  citato  regolamento
comunitario  e nel contempo modificare la notifica delle attivita' di
produzione  con  metodo  biologico  per  semplificare il lavoro degli
operatori stessi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Gli  allegati  I,  II  e  III  del presente decreto stabiliscono le
modalita' di attuazione del Regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio
del   19 luglio   1999,   sulle  produzioni  animali  biologiche,  in
particolare:
    l'allegato  I  attiene  alle  linee di attuazione del Regolamento
(CE) n. 1804/99;
    l'allegato  II  concerne  le  linee guida per la tracciabilita' e
rintracciabilita' degli alimenti biologici di origine animale;
    l'allegato  III  riguarda  la  modulistica  da  utilizzare per la
notifica dell'attivita' con metodo di produzioni zootecnico di cui al
Regolamento   (CE)  n.  1804/99  nonche'  stabilisce  modifiche  alla
notifica  delle altre attivita' di produzione con metodo biologico in
attuazione al Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.