IL DIRETTORE GENERALE DELLO
                SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori:
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno1999;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Vista  l'istanza  del  12 aprile 2000 acquisita agli atti di questo
Ministero  in  data  2 maggio  2000 protocollo n. 757318 con la quale
l'Organismo  TUV  Italia  S.r.l., con sede in via Bettola, 32 - 20092
Cinisello  Balsamo  (Milano),  ai  sensi  dell'art. 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 aprile  1999,  n. 162, ha richiesto
l'autorizzazione   al  rilascio  di  certificazioni  ai  sensi  della
direttiva medesima;
  Considerato  che  la  documentazione  prodotta  dall'organismo  TUV
Italia S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato del 16 settembre
1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato   altresi'   che  l'organismo  TUV  Italia  S.r.l.,  ha
dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di
cui  all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'Organismo  TUV  Italia  S.r.l., e' autorizzato al rilascio di
certificazioni  CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 aprile 1999, n. 162 di seguito
elencati:
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.