IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
  Visto   l'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale 30 novembre 1999, con il quale sono
state  emanate  ai  prefetti  le  direttive  ed  il calendario per le
limitazioni  alla  circolazione stradale fuori dai centri abitati per
l'anno 2000;
  Visto l'art. 1 del suddetto decreto ministeriale, con il quale sono
fissati  i giorni dell'anno 2000 nei quali e' vietata la circolazione
fuori  dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per
il  trasporto  di  cose, di massa complessiva autorizzata superiore a
7,5 t;
  Considerata  la  particolare  intensita'  dei  volumi  di  traffico
previsti  per i giorni 27 e 28 agosto dell'anno 2000, in relazione al
rientro  dai luoghi di villeggiatura al termine del periodo estivo di
ferie;
  Considerato  che,  al  fine  di garantire le migliori condizioni di
sicurezza  della  circolazione,  conformemente agli obiettivi fissati
dal  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni,   ed   ai  sensi  dell'art.  6  dello  stesso  decreto
legislativo,  si  rende necessario limitare la circolazione fuori dei
centri  abitati,  ai  veicoli  ed  ai  complessi  di  veicoli, per il
trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 t, anche nei giorni sopracitati;
  Considerato  che  nel  corso  dell'incontro  tenutosi  il giorno 23
agosto   2000,   tra  le  amministrazioni  e  le  associazioni  degli
autotrasportatori  interessate,  si e' convenuto sull'opportunita' di
adottare  una  serie  di  iniziative  per migliorare le condizioni di
sicurezza   della  circolazione  stradale  tra  le  quali  quella  di
diversificare   le   componenti  della  circolazione  temporaneamente
presenti  sulle  strade  attraverso  un provvedimento che imponga una
ulteriore  limitazione  del  traffico  pesante  per  i giorni 27 e 28
agosto  2000;  si  e'  inoltre  convenuto che il Ministero dei lavori
pubblici  valutera'  l'opportunita', dopo aver verificato l'efficacia
di  tali  misure, di riprodurre l'estensione del divieto per il primo
fine settimana di settembre;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  giorni  dell'anno  2000, nei quali e' vietata la circolazione
fuori  dei centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per
il  trasporto  di  cose,  di  massa  complessiva  massima autorizzata
superiore  a 7,5 t, elencati nell'art. 1, del decreto ministeriale 30
novembre 1999, sono integrati con i seguenti:
    v.bis) dalle ore 0,00 alle ore 7, del 27 agosto;
    w.bis) dalle ore 0,00 alle ore 4, del 28 agosto.
  2. Conseguentemente   i  divieti  di  circolazione  previsti  dagli
articoli  8  e  11  del  decreto  ministeriale 30 novembre 1999, sono
integrati con i periodi orari contenuti nel comma precedente.