IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la legge 4.12.1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il D.P.R. 29.4.1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; VISTO il D.M. 29.7.1977, concernente la nomina dei Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; VISTO l'art. 77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale lo speciale Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse; VISTO l'art. 1 del D.L. 30.4.1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27.6.1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30.6.1981; VISTO il D.P.R. 13.6.1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); Visto il D.P.R. 28.4.1998, n. 154 che, al sensi dell'art. 7 comma 3, della legge 3.4.1997, n. 94 ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTA la legge 29.12.1956, n. 1533 (G.U. n. 16 del 18.1.1957), istitutiva della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani; VISTI gli atti della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di Malattia per gli Artigiani di Cuneo; VISTA la direttiva concernente l'Attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/56, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente e approvarsi il relativo bilancio; VISTO il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di £. 124.421.992 ripiananto con interventi finanziari a carico del conto corrente infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/78; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cuneo e' chiusa a tutti gli effetti.