IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto l'art. 30, comma 6, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488,
in  cui  si  prevede  che,  con  decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica d'intesa con il Ministro
dell'interno,  sentita  la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro il
30 aprile 2000, le modalita' tecniche di computo del disavanzo di cui
al comma 2 dell'art. 30 della stessa legge n. 488 del 1999;
  Visto  l'art.  30,  comma  16, della legge del 23 dicembre 1999, n.
488,  che  prevede  per  le  regioni a statuto speciale e le province
autonome  la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con le
modalita'  stabilite  dall'art.  48,  comma 2, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista  la  circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del  4 febbraio 2000, n. 4, riguardante il
patto di stabilita' interno per le province e i comuni;
  Vista  la  circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del 25 febbraio 2000, n. 8, riguardante il
patto di stabilita' interno per le regioni a statuto ordinario;
  Ritenuto di riconfermare le direttive e i relativi allegati emanati
con  le  suddette  circolari  che  non  risultano in contrasto con le
disposizioni del presente decreto;
  Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno;
  Sentita  la  conferenza  unificata,  di  cui all'art. 8 del decreto
legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, che, nella seduta del 6 luglio
2000, ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Definizione del saldo finanziario
  1.   Il  disavanzo  di  cui  all'art.  30,  comma  2,  della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, e' calcolato come differenza tra le entrate
finali  effettivamente  riscosse  e  le  uscite di parte corrente, al
netto degli interessi passivi, effettivamente pagate.
  2.  Per  entrate  effettivamente  riscosse  e uscite effettivamente
pagate  si  intendono, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti, in
conto  competenza  e  in  conto  residui,  registrati  dal  tesoriere
dell'ente.
  3.  Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti, sia
di  parte  corrente  che  in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione
europea  e  dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno
(regioni,  province  e comuni), nonche' quelle derivanti dai proventi
della dismissione di beni immobiliari e finanziari e quelle derivanti
dalle riscossioni di crediti.
  4.  Tra  le  spese  correnti, al netto degli interessi passivi, non
devono   essere   considerate   quelle   sostenute   sulla  base  dei
trasferimenti  con  vincolo  di destinazione dallo Stato, dall'Unione
europea  e  dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno
(regioni, province e comuni).
  5.  Non  devono  essere,  inoltre, considerate, tra le entrate e le
spese,   quelle   che   per   loro   natura  rivestono  il  carattere
dell'eccezionalita'.
  6.  Le  regioni  a statuto ordinario devono, altresi', detrarre, ai
sensi  dell'art.  28  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, dalle
entrate  finali,  l'I.R.A.P.  (al  netto  del  fondo  perequativo)  e
l'addizionale  I.R.P.E.F.  e,  dalle  spese correnti, i trasferimenti
agli enti del S.S.N.
  7.  La  definizione  delle  voci  di  cui  ai  precedenti  commi e'
precisata nell'allegato 1 al presente decreto.