IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto l'art. 30, comma 6, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, in cui si prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro il 30 aprile 2000, le modalita' tecniche di computo del disavanzo di cui al comma 2 dell'art. 30 della stessa legge n. 488 del 1999; Visto l'art. 30, comma 16, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede per le regioni a statuto speciale e le province autonome la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con le modalita' stabilite dall'art. 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 4 febbraio 2000, n. 4, riguardante il patto di stabilita' interno per le province e i comuni; Vista la circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 25 febbraio 2000, n. 8, riguardante il patto di stabilita' interno per le regioni a statuto ordinario; Ritenuto di riconfermare le direttive e i relativi allegati emanati con le suddette circolari che non risultano in contrasto con le disposizioni del presente decreto; Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno; Sentita la conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 6 luglio 2000, ha espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. Definizione del saldo finanziario 1. Il disavanzo di cui all'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' calcolato come differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi passivi, effettivamente pagate. 2. Per entrate effettivamente riscosse e uscite effettivamente pagate si intendono, rispettivamente, gli incassi e i pagamenti, in conto competenza e in conto residui, registrati dal tesoriere dell'ente. 3. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno (regioni, province e comuni), nonche' quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari e quelle derivanti dalle riscossioni di crediti. 4. Tra le spese correnti, al netto degli interessi passivi, non devono essere considerate quelle sostenute sulla base dei trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilita' interno (regioni, province e comuni). 5. Non devono essere, inoltre, considerate, tra le entrate e le spese, quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. 6. Le regioni a statuto ordinario devono, altresi', detrarre, ai sensi dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dalle entrate finali, l'I.R.A.P. (al netto del fondo perequativo) e l'addizionale I.R.P.E.F. e, dalle spese correnti, i trasferimenti agli enti del S.S.N. 7. La definizione delle voci di cui ai precedenti commi e' precisata nell'allegato 1 al presente decreto.