IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista  la  legge  11 gennaio  1986, n. 3, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  13  del 17 gennaio 1986, con la quale viene introdotto
l'uso obbligatorio del casco protezione di tipo omologato;
  Visto  l'art.  2  della  stessa  legge  che  delega il Ministro dei
trasporti  a stabilire con propri decreti le caratteristiche tecniche
dei caschi protettivi;
  Visto  il  proprio  decreto  del  18 marzo  1986,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, recante "Norme relative
alle  caratteristiche  tecniche  dei caschi protettivi per gli utenti
dei  motocicli,  ciclomotori  e  motocarrozzette"  ed  in particolare
l'art.  3,  con  il  quale  sono  state  definite  le caratteristiche
tecniche  dei  caschi  che  possono  essere  usati esclusivamente dai
conducenti di ciclomotori;
  Visto  il  proprio  decreto  del  9 agosto  1988,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  40  del  17 febbraio 1989, con il quale sono
state  aggiornate le prescrizioni tecniche dell'allegato 1 al decreto
ministeriale 18 marzo 1986;
  Visto l'art. 171 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come
modificato dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
  Considerato  che  i  caschi  di  protezione  omologati  secondo  il
regolamento  ECE/ONU n. 22 serie di emendamenti 03 e successivi, sono
prodotti  per essere utilizzati anche dai conducenti di ciclomotori e
che  offrono  un  livello  di sicurezza superiore a quello dei caschi
omologati  secondo  l'art.  3  del  decreto ministeriale del 18 marzo
1986;
  Ritenuto  di  dover adeguare le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi  destinati  ai  conducenti  di  ciclomotori  al  progresso
tecnico  ed  ai  piu'  severi  criteri  di sicurezza introdotti dalla
normativa internazionale;
  Tenuto   conto   dell'esperienza  acquisita  e  dell'aumento  della
velocita'  dei ciclomotori introdotta dall'art. 52 del citato decreto
legislativo   n.  285  del  30 aprile  1992,  cosi'  come  modificato
dall'art.  22  del  decreto  legislativo  10 settembre  1993, n. 360,
pubblicato  nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 217
del 15 settembre 1993;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  I  caschi  protettivi  per  i  conducenti di ciclomotori devono
rispondere  alle  prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22
cosi' come modificato dalla serie di emendamenti 03 e seguenti.
  2.  Tali  caschi sono individuati dal numero di omologazione di cui
all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.