IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2   del  decreto-legge  2 dicembre 1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  65422,  del 11 maggio 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Milano  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Calzaturificio E. Lamperti & C.;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 maggio 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio E.
Lamperti & C., sede in Nerviano (Milano), unita' di Nerviano (Milano)
(NID  0003MI0082),  per  un  massimo  di  26  unita'  lavorative,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 15 maggio 2000 al 14 novembre 2000.