IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 65422, del 11 maggio 2000 pronunciata dal tribunale di Milano che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Calzaturificio E. Lamperti & C.; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 maggio 2000; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio E. Lamperti & C., sede in Nerviano (Milano), unita' di Nerviano (Milano) (NID 0003MI0082), per un massimo di 26 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 2000 al 14 novembre 2000.