IL DIRETTORE GENERALE
        delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento  del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le
condizioni   climatiche   lo  richiedano,  e  secondo  condizioni  da
stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita  "cuve'e"  nel  luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  del consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in  particolare  VI  lettera  F,  punto 2, che prevede che,
qualora  le  condizioni  climatiche  lo  richiedano, gli Stati membri
interessati  possono  autorizzare  l'aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto
d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora
in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visti  gli  attestati  degli  assessorati regionali all'agricoltura
delle regioni Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con i quali
gli  stessi  hanno  certificato  che  nel  proprio territorio si sono
verificate,  per la vendemmia 2000, condizioni climatiche sfavorevoli
ed  hanno  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento che autorizza le
operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e  nel rispetto delle modalita' di controllo previste dai regolamenti
CEE  numeri  2640/88,  2240/89  e  2238/93 nonche' delle disposizioni
impartite dall'ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A.
in materia;

                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nella  campagna  vitivinicola  2000/2001 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
Lazio, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita'  previste  dai  regolamenti  comunitari  sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione
    Roma, 18 agosto 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio