IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'; Visto altresi', l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio del l'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; Visto l'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, che annovera il Comitato olimpico nazionale italiano tra le aziende e gli enti che adeguano i propri ordinamenti ai principi generali dello stesso decreto legislativo e che sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, avente ad oggetto il "riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli art. 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993; Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle aziende e degli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed, in particolare, del Comitato olimpico nazionale italiano; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico del Comitato olimpico nazionale italiano e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.