IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8
e  9  del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN
deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina
la  disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico
delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto  altresi', l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29
del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono
direttamente  al  bilancio  del-l'ARAN,  che  provvede a definire con
propri  regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il
funzionamento e la gestione finanziaria;
  Visto  l'art.  73, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993,
che  annovera  l'Ente  nazionale per l'aviazione civile (ENAC) tra le
aziende  e  gli  enti  che  adeguano i propri ordinamenti ai principi
generali  dello  stesso  decreto legislativo e che sono rappresentati
dall'ARAN  ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li
riguardano;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
  Vista  la  deliberazione  assunta  nella  seduta n. 5 del 29 luglio
1998,  dall'organismo  di  coordinamento  dei  comitati di settore ed
approvata  nella  successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella
quale  e'  stata  concordata  con l'ARAN la quota fissa di contributo
posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun
dipendente,  ai  fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo
quanto  disposto  dall'art.  50,  comma 8,  lettera  a),  del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
  Preso  atto  che  i  dati  relativi al personale in servizio presso
l'amministrazione  interessata  dal  presente  decreto debbono essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e   con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  -  alla
definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a
carico  delle  aziende  e degli enti di cui all'art. 73, comma 5, del
decreto  legislativo  n.  29  del 1993, ed, in particolare, dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999, la riscossione delle somme a
titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma
8,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, a carico
dell'Ente  nazionale  per l'aviazione civile (ENAC) e' attuata con le
modalita' stabilite dai seguenti articoli.