IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta'; Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria; Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993; Considerato che il Ministero dei trasporti e della navigazione procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza; Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto, debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione delle amministrazioni del comparto del personale delle "istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione"; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, indicati nella tabella A allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle "istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione" di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.