IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  e
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista   la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 303 concernente
l'ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 50, commi 8
e  9  del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN
deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina
la  disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico
delle  amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti  per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e, a seconda
del  comparto,  dei  Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta';
  Visto  in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo
n.  29  del  1993,  secondo  il  quale i contributi di cui al comma 8
affluiscono  direttamente  al  bilancio  dell'ARAN,  che  provvede  a
definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
  Vista  la  deliberazione  assunta  nella  seduta n. 5 del 29 luglio
1998,  dall'organismo  di  coordinamento  dei  comitati di settore ed
approvata  nella  successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella
quale  e'  stata  concordata  con l'ARAN la quota fissa di contributo
posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun
dipendente,  ai  fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo
quanto  disposto  dall'art.  50,  comma 8,  lettera  a),  del decreto
legislativo n. 29 del 1993;
  Considerato  che  il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione
procede  al  trasferimento  dei fondi ordinari sugli istituti ed enti
del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza;
  Preso  atto  che i dati relativi al personale in servizio presso le
amministrazioni  interessate  dal  presente  decreto,  debbono essere
desunti  dall'ultimo  conto  annuale  del  personale  pubblicato  dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Ravvisata  pertanto,  la necessita' di provvedere - di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e   con  il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  -  alla
definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a
carico  degli  istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati
dal Ministero dei trasporti e della navigazione delle amministrazioni
del comparto del personale delle "istituzioni e degli enti di ricerca
e sperimentazione";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999, la riscossione delle somme a
titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma
8,  lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli
istituti  ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero
dei  trasporti e della navigazione, indicati nella tabella A allegata
al  presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle
"istituzioni  e  degli  enti  di ricerca e di sperimentazione" di cui
all'art.   7   del  contratto  collettivo  nazionale  quadro  per  la
definizione  dei  comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno
1998, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.