IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Visto in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e la pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalita' cui le stesse devono attenersi ai fini della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati; Visto il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 convertito senza modificazioni dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, e successive proroghe e modificazioni; Vista la legge 28 dicembre 1999, n. 522 recante misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale, che estende ai contatti di costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 i benefici previsti dall'art. 3 del decreto-legge predetto e che prevede, tra l'altro, contributi per investimenti volti al miglioramento della produttivita' e per la ristrutturazione dei cantieri navali; Visti i decreti ministeriali in data 20 dicembre 1990 e 7 ottobre 1993, recanti criteri e modalita' per la concessione dei benefici al settore cantieristico navale; Considerato che l'ambito applicativo temporale delle anzidette leggi di settore, riferito alla data di stipulazione dei contratti, non coincide con la tempistica della loro effettiva operativita', ancorata allo stato di avanzamento lavori e che, pertanto, non e' opportuno procedere all'accoglimento delle istanze presentate fondandosi su un criterio di mera priorita' cronologica ma occorre invece confermare quale criterio per la concessione degli aiuti alla produzione quello del grado di avanzamento dei lavori di costruzione e trasformazione navale; Ritenuto di dover peraltro aggiornare i criteri di priorita' di cui agli indicati decreti ministeriali, alla luce di sopravvenute esigenze e con l'obiettivo dell'osservanza dei principi di efficacia, economicita' e speditezza dell'azione amministrativa; Ritenuto altresi' di dover determinare i criteri di priorita' cui l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 concernenti gli investimenti e le ristrutturazioni dei cantieri di costruzione, trasformazione e riparazione navale; Considerato, infine, che gli appositi stanziamenti di bilancio potrebbero risultare limitati in relazione ai fabbisogni stimati per la realizzazione degli interventi di settore; Decreta: Art. 1. Contributi per costruzioni e trasformazioni navali 1. Ai fini della emissione dei provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalle leggi di settore per nuove costruzioni e trasformazioni, sara' data priorita' alle iniziative che abbiano raggiunto il grado di avanzamento globale dei lavori piu' elevato, non inferiore, comunque, al 25% indipendentemente dalla data di stipula del contratto. 2. La concessione del beneficio, in relazione ad iniziative per le quali le imprese interessate abbiano presentato le prescritte istanze complete di tutta la documentazione prevista, e' effettuata dall'amministrazione sulla base di apposita attestazione del registro italiano navale relativa all'avanzamento dei lavori. In caso di pari grado d'avanzamento, sara' data priorita' alla iniziativa di piu' antica origine con riferimento alla data del contratto. 3. Solo in presenza di stanziamenti di bilancio non sufficenti ad assistere tutte le iniziative per le quali sia stata avanzata istanza di contributo la comparazione tra le iniziative stesse ai fini della determinazione della priorita' nella concessione e' effettuata sulla base degli avanzamenti rilevati dalle relazioni statistiche trimestrali del registro italiano navale relative alle costruzioni e trasformazioni navali.