IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo;
  Visto  in  particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione e
la  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  dei
criteri  e  delle  modalita'  cui  le stesse devono attenersi ai fini
della concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;
  Visto  il  decreto-legge  24 dicembre 1993, n. 564 convertito senza
modificazioni   dalla   legge  22  febbraio  1994,  n.  132,  recante
provvedimenti  a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca
nel settore navale, e successive proroghe e modificazioni;
  Vista  la legge 28 dicembre 1999, n. 522 recante misure di sostegno
all'industria  cantieristica  ed armatoriale, che estende ai contatti
di  costruzione e trasformazione navale stipulati dal 1o gennaio 1999
al 31 dicembre 2000 i benefici previsti dall'art. 3 del decreto-legge
predetto  e  che  prevede,  tra  l'altro, contributi per investimenti
volti  al miglioramento della produttivita' e per la ristrutturazione
dei cantieri navali;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 20 dicembre 1990 e 7 ottobre
1993,  recanti criteri e modalita' per la concessione dei benefici al
settore cantieristico navale;
  Considerato  che  l'ambito  applicativo  temporale  delle anzidette
leggi  di  settore, riferito alla data di stipulazione dei contratti,
non  coincide  con  la  tempistica della loro effettiva operativita',
ancorata  allo  stato  di  avanzamento lavori e che, pertanto, non e'
opportuno   procedere   all'accoglimento   delle  istanze  presentate
fondandosi  su  un  criterio di mera priorita' cronologica ma occorre
invece  confermare quale criterio per la concessione degli aiuti alla
produzione  quello del grado di avanzamento dei lavori di costruzione
e trasformazione navale;
  Ritenuto di dover peraltro aggiornare i criteri di priorita' di cui
agli   indicati  decreti  ministeriali,  alla  luce  di  sopravvenute
esigenze e con l'obiettivo dell'osservanza dei principi di efficacia,
economicita' e speditezza dell'azione amministrativa;
  Ritenuto  altresi'  di dover determinare i criteri di priorita' cui
l'amministrazione si attiene ai fini della concessione dei contributi
di  cui  agli  articoli  4  e  6 della legge 28 dicembre 1999, n. 522
concernenti  gli  investimenti  e le ristrutturazioni dei cantieri di
costruzione, trasformazione e riparazione navale;
  Considerato,  infine,  che  gli  appositi  stanziamenti di bilancio
potrebbero  risultare limitati in relazione ai fabbisogni stimati per
la realizzazione degli interventi di settore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
         Contributi per costruzioni e trasformazioni navali
  1.  Ai  fini  della  emissione dei provvedimenti di concessione dei
contributi  previsti  dalle  leggi di settore per nuove costruzioni e
trasformazioni,  sara'  data  priorita'  alle  iniziative che abbiano
raggiunto  il  grado  di avanzamento globale dei lavori piu' elevato,
non  inferiore,  comunque,  al  25%  indipendentemente  dalla data di
stipula del contratto.
  2.  La concessione del beneficio, in relazione ad iniziative per le
quali le imprese interessate abbiano presentato le prescritte istanze
complete   di   tutta   la  documentazione  prevista,  e'  effettuata
dall'amministrazione sulla base di apposita attestazione del registro
italiano  navale relativa all'avanzamento dei lavori. In caso di pari
grado  d'avanzamento,  sara'  data  priorita' alla iniziativa di piu'
antica origine con riferimento alla data del contratto.
  3.  Solo  in presenza di stanziamenti di bilancio non sufficenti ad
assistere tutte le iniziative per le quali sia stata avanzata istanza
di  contributo la comparazione tra le iniziative stesse ai fini della
determinazione  della priorita' nella concessione e' effettuata sulla
base   degli   avanzamenti   rilevati   dalle  relazioni  statistiche
trimestrali  del registro italiano navale relative alle costruzioni e
trasformazioni navali.