IL PRESIDENTE
                dell'Istituto per la vigilanza sulle
           assicurazioni private e di interesse collettivo
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  modificata ed integrata dalla legge
9 gennaio  1991,  n.  20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
90,  e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
  Vista  la  legge  7 febbraio  1979,  n.  48,  che  ha  disciplinato
l'istituzione ed il funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di
assicurazione;
  Vista  la  legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione ed
il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
  Vista  la legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente l'istituzione
ed  il  funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti  alla  disciplina  della  legge  24 dicembre  1969,  n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo (ISVAP) e, in
particolare,  l'art.  1,  commi  1  e 2, che dispone, tra l'altro, il
trasferimento  allo  stesso Istituto delle competenze gia' attribuite
dalle  leggi  n.  48/1979,  n.  792/1984,  n.  166/1992, al Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  nonche'  la
soppressione  delle  commissioni  nazionali e provinciali di cui alle
richiamate leggi;
  Visto   il  provvedimento  ISVAP  n.  1338  dell'11  novembre  1999
(Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1999, n. 277) concernente le norme di
organizzazione  e  funzionamento  del  collegio  di  garanzia  per la
disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di
assicurazione   e   di   riassicurazione   e  del  ruolo  dei  periti
assicurativi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  All'art.   2,   comma   1,   del   provvedimento   ISVAP   n.  1338
dell'11 novembre  1999,  dopo la parola "magistrato" sono inserite le
seguenti parole: "anche in pensione".