IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 ed in particolare il comma 16, dell'art. 11 che prevede il divieto, nelle acque dei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta, dell'impiego dell'uso dell'attrezzo da pesca denominato "rapido", ancorche' rientrante nel sistema strascico di cui al comma 4 del medesimo art. 11; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997, concernente la disciplina dell'utilizzo dell'attrezzo da pesca denominato "rapido" nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta; Considerato che l'allegato A di cui all'art. 1, comma 2, costituente parte integrante del succitato decreto ministeriale 9 dicembre 1996, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1997 e che, in relazione a tale data, non tutte le imprese interessate, comunque non numerose, hanno inoltrato la relativa richiesta in tempo utile; Ritenuto opportuno per ragioni socio-economiche e per parita' di trattamento, di offrire alle imprese interessate in possesso dei requisiti la possibilita' di inoltrare apposita istanza per la relativa istruttoria; Sentiti il comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella seduta del 19 luglio 2000, hanno reso, all'unanimita', parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Gli armatori di unita' da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta, gia' abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca con l'attrezzo denominato "rapido", possono presentare domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma - secondo lo schema allegato A, da far pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi 3 e 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1996. 2. Restano ferme le condizioni di cui all'art. 2 del surrichiamato decreto ministeriale 9 dicembre 1996. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio