IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  14 luglio  1965, n. 963, recante disciplina della
pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  129 del 5 giugno 1997, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 luglio 1995 ed in particolare il
comma  16,  dell'art.  11  che  prevede  il  divieto, nelle acque dei
compartimenti  marittimi da Imperia a Molfetta, dell'impiego dell'uso
dell'attrezzo  da pesca denominato "rapido", ancorche' rientrante nel
sistema strascico di cui al comma 4 del medesimo art. 11;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata  dal  decreto-legge  n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito
con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  28  del  4 febbraio  1997,  concernente  la
disciplina  dell'utilizzo  dell'attrezzo da pesca denominato "rapido"
nei compartimenti marittimi da Imperia a Molfetta;
  Considerato   che   l'allegato  A  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
costituente  parte  integrante  del  succitato  decreto  ministeriale
9 dicembre  1996,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35
del  12 febbraio  1997  e che, in relazione a tale data, non tutte le
imprese  interessate,  comunque  non  numerose,  hanno  inoltrato  la
relativa richiesta in tempo utile;
  Ritenuto  opportuno  per  ragioni socio-economiche e per parita' di
trattamento,  di  offrire  alle  imprese  interessate in possesso dei
requisiti  la  possibilita'  di  inoltrare  apposita  istanza  per la
relativa istruttoria;
  Sentiti  il  comitato  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse  biologiche  del  mare  e  la commissione consultiva centrale
della  pesca  marittima  che,  nella seduta del 19 luglio 2000, hanno
reso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  armatori  di  unita'  da  pesca iscritte nei compartimenti
marittimi da Imperia a Molfetta, gia' abilitate, ai sensi dell'art. 4
della  legge  17 febbraio  1982, n. 41, all'esercizio della pesca con
l'attrezzo   denominato   "rapido",  possono  presentare  domanda  al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - direzione generale
della  pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma -
secondo  lo  schema  allegato  A,  da  far pervenire entro il termine
perentorio  di  trenta  giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale, secondo le modalita'
di  cui  all'art.  1, commi 3 e 5 del decreto ministeriale 9 dicembre
1996.
  2.  Restano ferme le condizioni di cui all'art. 2 del surrichiamato
decreto ministeriale 9 dicembre 1996.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2000
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio