IL DIRIGENTE GENERALE
                dell'unita' di gestione autotrasporto
                          di persone e cose

  Vista  la  legge  7 dicembre  1999, n. 472, recante "Interventi nel
settore dei trasporti";
  Visto  in  particolare  l'art.  12,  comma 1, della stessa legge n.
472/1999  nel quale e' previsto un contributo quindicennale in favore
delle  regioni  a  statuto  ordinario di lire 35 miliardi a decorrere
dall'anno  1999,  quale  concorso  dello  Stato  alla  copertura  dei
disavanzi  di  esercizio  non  ripianati, relativi all'anno 1997, dei
servizi  di  trasporto  pubblico  locale  di competenza delle regioni
medesime;
  Tenuto  conto che nello stesso art. 12, comma 1, e' previsto che il
contributo  e'  ripartito  con  i  criteri  e  le  modalita' indicate
all'art. 2, commi 1 e 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194;
  Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, emanato
in  attuazione  della legge 18 giugno 1998, n. 194, art. 2, commi 1 e
2,  con  il  quale  sono  state  stabilite  le  quote  del contributo
attribuite  a  ciascuna regione di cui allo stesso art. 2 della legge
n. 194/1998;
  Visto  il  decreto dirigenziale n. 7 del 3 aprile 2000 con il quale
e'  stata  impegnata per l'anno 1999 e sino all'anno 2013 la somma di
lire 35 miliardi;
  Viste le certificazioni trasmesse dalle regioni interessate;
  Tenuto conto che occorre procedere alla ripartizione del contributo
quindicennale complessivo per il periodo 1999/2013;
  Considerate  le  percentuali  - derivanti dalle quote attribuite in
attuazione  del  menzionato comma 1, art. 2 della legge n. 194/1998 e
riportate  alla  colonna  n.  1  della tabella A/1 allegata, formante
parte  integrante  del  presente  decreto  - in base alle quali viene
ripartito il 50% del contributo annuo (lettera "a");
  Atteso  che,  sulla  base  delle differenze tra il 30 per cento dei
disavanzi   certificati  (colonna  5,  tabella  A/1)  e  i  disavanzi
ripianabili  (colonna  3,  tabella A/1) con le attribuzioni di cui al
precedente  comma,  viene  ripartito  il  residuo  50% del contributo
(lettera "b") come risulta alla colonna 9 della tabella A/2 allegata,
formante parte integrante del presente decreto;
  Vista  la  nota  della regione Basilicata prot. n. 319 del 17 marzo
1999,  con  la  quale e' stato comunicato a questo Ministero che, con
delibera  del  23 febbraio  1999,  n.  314,  la  regione  medesima ha
integrato  il  disavanzo  a suo tempo certificato in attuazione della
legge  18 giugno  1998,  n.  194,  art.  2,  comma 1, di un ulteriore
importo di 12.400 milioni per il comune di Potenza;
  Ritenuto   non   opportuno,  in  sede  di  emanazione  del  decreto
dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, procedere alle conseguenti
rettifiche  in  quanto  cio'  avrebbe comportato modifiche alle quote
gia' impegnate sino al 2012 per sei regioni;
  Ritenuto, pertanto, di procedere alle rettifiche e compensazioni in
sede di assegnazione del contributo di cui alla legge n. 472/1999;
  Considerato   quindi   che   per   effetto  del maggiore  disavanzo
certificato  dalla regione Basilicata, come risulta alla colonna n. 2
della tabella B/1, formante parte integrante del presente decreto, la
quota  quindicennale  relativa  alla regione medesima, in adempimento
della  legge  n.  194/1998,  viene  rideterminata  come risulta nella
colonna  n. 11 delle tabelle B/1 e B/2 in lire 668 milioni per l'anno
1998  e  1336 milioni a decorrere dall'anno 1999 e sino all'anno 2013
da  compensarsi  sulle  quote  quindicennali assegnate ai sensi della
legge   n.  472/1999  mediante  riduzione  per  le  regioni  Abruzzo,
Campania, Lazio, Liguria, Lombardia e Toscana;
  Visto  il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri
prot.  n.  072  dell'11 aprile  2000 con il quale e' affidata al capo
dell'unita' di gestione APC, per l'anno finanziario 2000, la gestione
delle risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1251;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  ripartizione  del
contributo  ed  alla  relativa  assegnazione  per  il corrente anno a
favore delle regioni a statuto ordinario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contributo  di cui all'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre
1999,  n. 472 e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario per gli
anni 1999 e sino all'anno 2013 secondo quanto indicato nelle premesse
e come risulta complessivamente alla tabella A/2 nella colonna n. 11.