IL PRESIDENTE
  Visto  il  decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella
legge  26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto";
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451
del  1998  convertito  dalla legge n. 40/1999 che assegna al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture, da realizzarsi
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Vista  la  direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione
n.  308 CTAG del 26 marzo 1999 circa l'utilizzo delle risorse ad esso
assegnate al Comitato centrale;
  Vista  la  successiva  direttiva del Ministro dei trasporti e della
navigazione n. 371 CTAG del 9 maggio 2000, registrata dalla Corte dei
conti in data 9 giugno 2000;
  Vista  la delibera del Comitato centrale n. 9/00 del 7 luglio 2000,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2000, nella quale
vengono  individuati  le  modalita',  i  criteri  ed i termini per la
presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alle
induzioni dei pedaggi autostradali per l'anno 1999;
  Considerata  la  necessita'  di integrare le disposizioni di cui ai
punti  9, lettera b), e 10), lettera b), della predetta deliberazione
n.  9/00,  onde  evidenziare  l'obbligo  per  tutti i raggruppamenti,
italiani o aventi sedi in altro Paese U.E., costituiti sia da imprese
che  esercitano  l'attivita'  di  autotrasporto  di cose per conto di
terzi, sia da imprese che esercitano altre attivita', la compilazione
dell'apposito  quadro  D  con l'indicazione dei dati relativi ai soci
autotrasportatori;
  Considerata   l'estrema   urgenza   di   emanare  e  pubblicare  le
disposizioni integrative in argomento, stante la pendenza del termine
ultimo   del  30 settembre  2000  -  gia'  fissato  dalla  precedente
deliberazione  9/00  -  per  la  presentazione  delle  domande  e dei
relativi  allegati, ai fini della riduzione dei pedaggi, autostradali
inerenti all'anno 1999;
  Ritenuto,   pertanto,  indifferibile  provvedere  al  riguardo  con
apposita  deliberazione, da sottoporre successivamente a ratifica del
plenum del Comitato centrale alla prima seduta utile;
                              Delibera:
                               Art.1.
  Le  disposizioni di cui al punto 9, lettera b), della deliberazione
n.  9/2000  del  7 luglio  2000,  concernente  "Modalita',  criteri e
termini  per  la  presentazione  delle  domande da parte dei soggetti
aventi  diritto  di  riduzione  dei  pedaggi  autostradali per l'anno
1999", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000,
sono  integrate  come  segue:  "resta  fermo  l'obbligo  di  indicare
nell'apposito  quadro D, per tutte le imprese socie iscritte all'albo
degli  autotrasportatori in Italia, denominazione sede, numero e data
di   iscrizione  e  di  eventuale  cessazione  dell'iscrizione  e  di
eventuale  cessazione  dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero
per  tutte  le  imprese  di  autotrasporto socie aventi sede in altro
Paese  U.E.,  denominazione,  sede,  numero  e data di rilascio della
licenza   comunitaria,   allegandone   copia   autenticata,   di  cui
quest'ultimi risultano titolari".