IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del  1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,  ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,  con  il quale si e'
proceduto  all'enucleazione  delle  funzioni  dei  centri di servizio
delle imposte dirette ed indirette;
  Visto  il  decreto direttoriale 29 dicembre 1997, con il quale sono
stati  attivati  i  centri  di  servizio  delle  imposte  dirette  ed
indirette  a  decorrere  dal  1o gennaio  1998  anche con riguardo ai
rapporti pendenti alla predetta data;
  Vista  la  direttiva  generale per l'azione amministrativa e per la
gestione  per  l'anno  2000  del  4 febbraio 2000, prot. n. 3307, che
individua fra gli obiettivi strategici del Dipartimento delle entrate
l'eliminazione dell'arretrato nell'ambito del controllo formale delle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A.;
  Considerato   che,   nel   quadro   del   programma   di   recupero
dell'arretrato  relativo al controllo formale delle dichiarazioni dei
redditi,  occorre  procedere  ad  una  ripartizione  delle  attivita'
coerenti con la capacita' operativa dei centri di servizio;
  Ritenuto  che  la  capacita' operativa dei centri di servizio delle
imposte  dirette  ed  indirette  di  Bologna e di Venezia consente di
attribuire  ad essi ulteriori competenze, con il duplice vantaggio di
conseguire  economie di scala nell'utilizzo delle risorse strumentali
ed umane da adibire al controllo di cui trattasi e di consentire agli
altri  centri  di  servizio nonche' agli uffici delle entrate e delle
imposte   dirette   di  dedicarsi  all'esecuzione  dei  controlli  di
competenza;
  Visto  il  decreto  direttoriale  26 agosto  1999,  concernente  la
determinazione   di  criteri  selettivi  per  la  liquidazione  degli
emolumenti  arretrati  di  cui  all'art. 16, comma 1, lettera b), del
TUIR;
  Visto  il  decreto  direttoriale  30 settembre 1999, concernente la
determinazione  di  criteri  selettivi per il controllo formale delle
dichiarazioni - modelli 730;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  centro  di  servizio  delle imposte dirette ed indirette di
Bologna,  sulla  base  dei criteri selettivi approvati con il decreto
direttoriale  citato  in  premessa, provvede al controllo formale dei
modelli  730  presentati  dai  contribuenti  aventi domicilio fiscale
sull'intero territorio nazionale ed ai provvedimenti conseguenti.
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si applica ai modelli,
segnalati  per il controllo, relativi ai periodi d'imposta 1995, 1996
e 1997.
  3.  Resta  ferma la competenza dei centri di servizio delle imposte
dirette  ed  indirette,  degli  uffici  delle entrate e delle imposte
dirette  per  i  provvedimenti  conseguenti  al controllo degli altri
modelli 730.