L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 3 agosto 2000;
  Premesso che:
    ai   sensi   dell'art.   15,   comma   1,   della   deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
Autorita')  11 maggio  1999,  n.  61/99 (di seguito: deliberazione n.
61/99),   recante   direttiva   per   le   separazioni   contabile  e
amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore
dell'energia   elettrica  e  relativi  obblighi  di  pubblicazione  e
comunicazione, il soggetto giuridico e' tenuto all'applicazione delle
norme  in  essa  contenute a partire dalla redazione del bilancio del
primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000;
    ai  sensi dell'art. 15, comma 2, della deliberazione n. 61/99, in
seguito   a   motivata   richiesta,  l'Autorita'  puo'  differire  la
decorrenza delle norme contenute nella direttiva;
    L'Azienda  energetica  municipale  S.p.a.  di  Cremona, l'Azienda
municipale  servizi  pubblici  di Seregno (Milano), l'Azienda servizi
municipalizzati  S.p.a.  di Rovereto (Trento), le Aziende industriali
municipali  diVicenza,  la  D'Anna  e  Bonaccorsi  S.n.c.  di  Ustica
(Palermo),   la   Edison  S.p.a.  di  Milano,  la  Germano  industrie
elettriche S.r.l. di Bari, la I.C.EL. S.r.l. di Levanzo (Trapani), la
Odoardo  Zecca  S.r.l.  di  Ortona  (Chieti),  la S.EL.I.S. Lampedusa
S.p.a.  di  Palermo,  la  S.EL.I.S.  Linosa  S.p.a.  di  Palermo,  la
S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. di Palermo, la S.MED.E. Pantelleria S.p.a.
di  Palermo, la Societa' elettrica di Favignana S.p.a. di Palermo, la
Societa'  elettrica  liparese S.n.c. di Lipari (Messina), la Societa'
elettrica   musellarese   Emilio  Sarra  &  C.  S.n.c.  di  Musellaro
(Pescara), la Societa' elettrica ponzese S.p.a. di Ponza (Latina), la
Societa'  impianti  elettrici  S.I.E. S.r.l. di Firenze, ai sensi del
sopra   citato   art.   15,   comma  2,  hanno  presentato  richiesta
all'Autorita' per il differimento all'esercizio 2001 della decorrenza
delle  norme  contenute nella direttiva sulla separazione contabile e
amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore
dell'energia elettrica;
    l'AMPS S.p.a. di Parma ha presentato richiesta alla Autorita' per
il  differimento  all'esercizio  2002  della  decorrenza  delle norme
contenute    nella    direttiva   sulle   separazioni   contabile   e
amministrativa  per  i  soggetti  giuridici  che  operano nel settore
dell'energia elettrica;
  Premesso inoltre che:
    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 determinano lo schema
tipo di bilancio per le societa', le aziende e gli enti che hanno per
oggetto la produzione e/o la distribuzione di energia elettrica;
    l'art.  15,  comma  4,  della  deliberazione  n. 61/99 prevede la
revoca  a  far  data  dal  1o gennaio  2000  dei  decreti  di  cui al
precedente alinea;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la   deliberazione   n.   61/99,  recante  la  direttiva  per  le
separazioni  contabile  e amministrative per i soggetti giuridici che
operano  nel  settore  dell'energia  elettrica e relativi obblighi di
pubblicazione  e comunicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 164 del 15 luglio 1999, e in particolare l'art.
15, comma 2;
    la  legge 9 gennaio 1991, n. 9, e in particolare l'art. 21, comma
11, secondo cui le societa' commerciali e le imprese elettriche degli
enti locali che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia
elettrica  devono  redigere i propri bilanci conformemente al modello
tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in sostituzione dei modelli allegati alla legge n.
191/1958,  sottoposti a societa' di revisione per trasmetterli, entro
trenta  giorni  dall'approvazione,  alle  regioni  nel cui territorio
insistono le reti di distribuzione; e secondo cui le regioni, entro i
successivi  novanta  giorni,  li  inviano,  corredati  da una propria
relazione,    al    Ministro    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  ai  fini  dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5
della legge 4 marzo 1958, n. 191;
    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996 (di seguito: decreto del
Ministro  dell'industria 11 luglio 1996), e 17 marzo 1997, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 1o aprile 1997
(di  seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 marzo 1997), che
determinano  lo schema tipo di bilancio per le societa', le aziende e
gli  enti che hanno per oggetto la produzione e/o la distribuzione di
energia elettrica.
  Considerato che:
    le  richieste  presentate  dai  soggetti giuridici individuati in
premessa  appaiono motivate da difficolta' di adeguamento dei sistemi
informativi,  in  taluni  casi da ricondurre alla limitata dimensione
dell'impresa   e   in   taluni  altri  a  particolari  situazioni  di
trasformazione societaria;
    lo  schema  tipo  di  bilancio  previsto dai decreti del Ministro
dell'industria  11 luglio 1996 e 17 marzo 1997 garantiva un contenuto
minimo  di  informazioni di dettaglio relative alle singole attivita'
del settore elettrico;
    stante  la  revoca dei suddetti decreti, nel caso di differimento
dell'applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 61/99, si
creerebbe una situazione di carenza informativa relativamente ai dati
disaggregati  di  contabilita' dei soggetti giuridici che operano nel
settore dell'energia elettrica;
  Ritenuto  opportuno,  sulla  base  delle  motivazioni  fornite  dai
soggetti  giuridici  a  supporto  delle richieste di cui in premessa,
l'accoglimento delle istanze stesse;
  Ritenuto  opportuno  mantenere  un contenuto minimo di informazioni
disaggregate  per  attivita'  del  settore  elettrico  e  ritenuto di
individuare  questo  contenuto minimo nelle disposizioni previste nei
decreti del Ministro dell'industria 11 luglio 1996 e 17 marzo 1997;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Differimento   della   decorrenza   delle   norme   contenute   nella
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
                      11 maggio 1999, n. 61/99.
  L'AMPS di Parma, l'Azienda energetica municipale S.p.a. di Cremona,
l'Azienda  municipale servizi pubblici di Seregno (Milano), l'Azienda
servizi  municipalizzati  S.p.a.  di  Rovereto  (Trento),  la Aziende
industriali  municipali  di Vicenza, la D'Anna e Bonaccorsi S.n.c. di
Ustica  (Palermo),  la  Edison S.p.a. di Milano, la Germano industrie
elettriche S.r.l. di Bari, la I.C.EL. S.r.l. di Levanzo (Trapani), la
Odoardo  Zecca  S.r.l.  di  Ortona  (Chieti),  la S.EL.I.S. Lampedusa
S.p.a.  di  Palermo,  la  S.EL.I.S.  Linosa  S.p.a.  di  Palermo,  la
S.EL.I.S. Marettimo S.p.a. di Palermo, la S.MED.E. Pantelleria S.p.a.
di  Palermo, la Societa' elettrica di Favignana S.p.a. di Palermo, la
Societa'  elettrica  liparese S.n.c. di Lipari (Messina), la Societa'
elettrica   musellarese   Emilio  Sarra  &  C.  S.n.c.  di  Musellaro
(Pescara), la Societa' elettrica ponzese S.p.a. di Ponza (Latina), la
Societa'  impianti  elettrici  S.I.E.  S.r.l.  di Firenze sono tenute
all'applicazione    delle   norme   contenute   nella   deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 11 maggio 1999, n.
61/99 in materia di separazioni contabile e amministrativa, a partire
dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si conclude dopo
il 31 dicembre 2000 ed entro il 31 dicembre 2001.