IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicita' del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e di ridurre la vulnerabilita' del sistema stesso e che il medesimo ministero definisce gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale; Visto il decreto 21 gennaio 2000 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato alcune direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale; Ritenuto che vi sono alcune zone del territorio nazionale, come la Sardegna, ove la riserva di potenza assume carattere strategico; Ritenuta l'opportunita' di integrare le direttive gia' emesse con indirizzi atti ad assicurare una adeguata capacita' di riserva di potenza anche in dette zone; Viste le valutazioni del Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al quantitativo di riserva necessaria in Sardegna; Emana la seguente direttiva: Art. 1. 1. Entro sessanta giorni dall'emanazione della presente direttiva la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito denominata "Gestore", ottempera alle seguenti disposizioni: a) individua le esigenze di riserva di potenza sul territorio nazionale, tenendo conto anche dell'attuale capacita' di interconnessione con l'estero e delle sue prospettive di sviluppo, e ne quantifica il relativo livello; b) evidenzia particolari situazioni caratterizzate da significativi vincoli di rete; c) definisce le caratteristiche degli impianti idonei al servizio di riserva di potenza. 2. Le determinazioni di cui al comma 1, corredate anche di un confronto con il livello di riserva di potenza e con le tipologie degli impianti utilizzati negli altri Stati dell'Unione europea per fornire la garanzia di riserva, sono inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'autorita' per l'energia elettrica e il gas.