IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto   il   decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  ed  in
particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4, che prevedono
che  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
provvede  alla  sicurezza  e  all'economicita'  del sistema elettrico
nazionale,  e  persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi
anche con la finalita' di salvaguardare la continuita' di fornitura e
di  ridurre  la  vulnerabilita'  del sistema stesso e che il medesimo
ministero definisce gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore
della rete di trasmissione nazionale;
  Visto   il   decreto   21 gennaio   2000   con   cui   il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato ha emanato alcune
direttive   per  la  societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale;
  Ritenuto  che vi sono alcune zone del territorio nazionale, come la
Sardegna, ove la riserva di potenza assume carattere strategico;
  Ritenuta  l'opportunita'  di integrare le direttive gia' emesse con
indirizzi  atti  ad  assicurare  una adeguata capacita' di riserva di
potenza anche in dette zone;
  Viste  le  valutazioni  del  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale   in  merito  al  quantitativo  di  riserva  necessaria  in
Sardegna;
Emana
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1.  Entro  sessanta giorni dall'emanazione della presente direttiva
la  societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito
denominata "Gestore", ottempera alle seguenti disposizioni:
    a) individua  le  esigenze  di  riserva di potenza sul territorio
nazionale,    tenendo   conto   anche   dell'attuale   capacita'   di
interconnessione  con l'estero e delle sue prospettive di sviluppo, e
ne quantifica il relativo livello;
    b) evidenzia    particolari    situazioni    caratterizzate    da
significativi vincoli di rete;
    c) definisce le caratteristiche degli impianti idonei al servizio
di riserva di potenza.
  2.  Le  determinazioni  di  cui  al  comma 1, corredate anche di un
confronto  con  il  livello  di riserva di potenza e con le tipologie
degli  impianti  utilizzati negli altri Stati dell'Unione europea per
fornire   la   garanzia   di   riserva,  sono  inviate  al  Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e all'autorita' per
l'energia elettrica e il gas.