IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 21 maggio 1955, n. 463, concernente provvedimenti per la costruzione di strade ed autostrade; Vista la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente provvedimenti per la sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali; Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'ANAS; Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali; Vista la legge 29 novembre 1980, n. 922, di adesione all'Accordo europeo sulle strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976 e sua esecuzione; Visto il voto n. 1157 del 29 novembre 1983 con il quale il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) ha espresso parere favorevole in ordine a tale accordo; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1984; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1992 di classificazione dei tronchi di strade ed autostrade statali ed in concessione costituenti la rete degli itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922; Visto il decreto legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994 istitutivo dell'Ente nazionale per le strade (A.N.A.S.); Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1995 di aggiornamento degli itinerari internazionali (rete "E") ricadenti in territorio italiano; Considerato che l'ANAS e' l'Ente esecutore per l'Italia ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo europeo; Considerato che l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 26 febbraio 1994 predetto, stabilisce che l'Ente nazionale per le strade (A.N.A.S.) eserciti ogni competenza gia' attribuita ad uffici ed amministrazioni dello Stato in materia di viabilita', di cui al comma 1 dello stesso art. 2; Considerato che la predetta legge 29 novembre 1980, n. 922, dispone che debba provvedersi all'aggiornamento degli itinerari ed alla classificazione dei tronchi di strade od autostrade con decreto del Ministro dei lavori pubblici; Considerato che da parte italiana nel corso del 1998 e' stata avanzata in sede ONU/ECE la proposta per emendare la rete E in Italia con l'estensione dell'itinerario E25 da Genova a Palermo e l'inserimento di un nuovo asse di collegamento tra Sassari e Civitavecchia cui e' stato assegnato il n. E840; Considerata, altresi', la proposta avanzata in sede ONU/ECE da parte della Francia nel corso del 1999 relativa all'estensione dell'itinerario E25 in Corsica, che ne garantisce la piena continuita'; Considerato che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 ed il 30 ottobre 1999 i diversi gruppi, commissioni ed organi delle Nazioni unite hanno esaminato ed approvato le proposte di emendamento presentate; Considerato che il termine del periodo di deposito presso le Nazioni unite degli emendamenti proposti e' scaduto il 2 dicembre 1999 senza che siano state avanzate obiezioni da parte dei Paesi aderenti all'Accordo AGR; Considerato altresi' che sugli itinerari E25, E45, E55, E62, E70, E74 ed E932 in territorio italiano sono stati aperti al traffico nuovi tratti stradali aventi caratteristiche tecnico-funzionali piu' rispondenti alle esigenze del traffico insistente sugli stessi itinerari internazionali e che, comunque, si rende necessario razionalizzare i collegamenti a maglie della complessiva rete E; Decreta: Art. 1. Estensione E25 - Nuovi capisaldi L'itinerario E25 viene esteso in territorio italiano da Genova a Palermo e viene modificato con l'inserimento dei seguenti nuovi capisaldi: collegamenti marittimi (da Genova alla Corsica e dalla Corsica a Porto Torres); caposaldo Porto Torres; caposaldo Sassari; caposaldo Cagliari; collegamenti marittimi (da Cagliari a Palermo); caposaldo Palermo.