IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  proprio  decreto  del 4 agosto 2000, recante ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuta  l'opportunita' di riformulare piu' correttamente il comma
1 dell'art. 6;
                              Decreta:
  1.  Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  data  4 agosto  2000,  recante  ordinamento  delle
strutture  generali  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri, e'
sostituto dal seguente:
    "1.   I  Ministri  senza  portafoglio,  il  Sottosegretario  alla
Presidenza  ed  i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di
uffici  di  diretta  collaborazione. La composizione di detti uffici,
con riferimento ai Ministri e Sottosegretari nominati successivamente
all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' disciplinata dal
presente  articolo.  All'adozione  di  una  composizione  diversa  da
quest'ultima  si  provvede, nei limiti delle risorse di bilancio, con
decreti  del  Presidente,  su proposta del Ministro o Sottosegretario
interessato,  ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo.
Detti   decreti   cessano   di  avere  efficacia  con  la  cessazione
dell'incarico di Governo".
      Roma, 12 settembre 2000
Il Presidente: Amato
          Avvertenza:
              Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
          agosto 2000 sull'ordinamento delle strutture generali della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000.