IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 5 settembre 2000, relativo ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione; Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/24/CE del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Visti i decreti dirigenziali relativi alle revoche delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive chlorbufam e chloroxuron; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2000/24/CE con cui l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui; Considerata la necessita' di modificare le condizioni di autorizzazione di prodotti fitosanitari registrati in Italia contenenti le sostanze attive chlorfenson e methoxychlor per le quali sono stati fissati i nuovi limiti massimi di residuo tollerati al fine di ottenere il rispetto dei limiti stessi; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000; b) le revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura delle sostanze attive chlorfenson e methoxychlor.