IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
  Visti  gli  articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 maggio  2000,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144
del  5 settembre  2000,  relativo  ai  limiti  massimi  di residui di
sostanze  attive  dei  prodotti  fitosanitari  tollerati nei prodotti
destinati all'alimentazione;
  Vista  la direttiva del Consiglio n. 2000/24/CE del 28 aprile 2000,
recante   modifica   degli   allegati   delle  direttive  76/895/CEE,
86/362/CEE,  86/363/CEE  e  90/642/CEE  del Consiglio, che fissano le
quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e
nei  cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e
in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Visti   i   decreti   dirigenziali   relativi  alle  revoche  delle
autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
chlorbufam e chloroxuron;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  della  sanita'  23 dicembre 1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e
30 luglio  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  182 del
5 agosto  1993,  concernenti,  tra  l'altro,  disposizioni  circa  il
programma   di  controlli  intesi  a  verificare  il  rispetto  delle
quantita'  massime  di  residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari
tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva per i
prodotti  fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato   di  dover  provvedere  al  recepimento  della  citata
direttiva  n.  2000/24/CE  con cui l'Unione europea ha fissato limiti
massimi di residui;
  Considerata   la   necessita'   di   modificare  le  condizioni  di
autorizzazione   di   prodotti   fitosanitari  registrati  in  Italia
contenenti le sostanze attive chlorfenson e methoxychlor per le quali
sono  stati  fissati  i  nuovi limiti massimi di residuo tollerati al
fine di ottenere il rispetto dei limiti stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce:
    a) i  limiti  massimi  di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
      1)  prodotti  di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli,
di cui all'allegato 1, parte A del decreto del Ministro della sanita'
19 maggio 2000;
      2)  cereali,  di  cui  all'allegato  1, parte B del decreto del
Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
      3)  altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C del
decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
      4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D,
del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
    b) le  revoche  dell'impiego  per  alcune  combinazioni  sostanza
attiva/coltura delle sostanze attive chlorfenson e methoxychlor.