IL COMITATO ISTITUZIONALE
  Premesso  che  con  delibera n. 15 del 23 novembre 1994 il Comitato
istituzionale aveva preso atto della situazione di carenza idrica che
si  era  manifestata  durante  l'estate  dello  stesso  anno ed anche
durante l'estate del 1993.
  Considerato   che  il  problema  della  carenza  idrica  nei  corpi
superficiali  e sotterranei rappresenta un elemento di criticita' per
il  bacino  del  Brenta che, a causa del depauperanento delle risorse
idriche, e' destinato a riprodursi con puntuale periodicita' anche al
verificarsi di eventi siccitosi di media entita';
    che le ragioni sono da ricercare oltre che nella limitata carenza
di  precipitazioni nel periodo invernale e estivo, anche nello scarso
coordinamento  nella  gestione delle risorse idriche che esiste tra i
vari  soggetti  (pubblici e privati) ed amministrazioni competenti, e
nonche'  nella  conflittualita'  di  interessi che si configurano nel
sistema    dei   prelievi   (irriguo,   idroelettrico,   industriale,
idropotabile)  e nel sistema degli usi (idroelettrico, ricreazionale,
di navigazione) della risorsa idrica;
    che   gli  studi  completati  dall'Autorita'  di  bacino  con  la
collaborazione scientifica del C.N.R. (Gruppo nazionale per la difesa
dalle   catastrofi  idrogeologiche)  hanno  individuato  le  seguenti
possibili  cause  dell'alterazione  nell'equilibrio  della falda - un
tempo  normalmente  alimentata  dal fiume ed ora invece drenata dallo
stesso - quali:
      l'approfondimento   dell'alveo  del  Brenta  determinato  dallo
sbilanciamento  tra  il  trasporto  solido  e  la  movimentazione  di
materiale inerte;
      i  quantitativi d'acqua sottratti al sistema idrico sotterraneo
attraverso i rilasci in Brenta delle acque sotterranee provenienti da
cave di ghiaia i cui scavi hanno posto in luce la falda freatica;
      gli  ingenti  quantitativi  d'acqua sottratti al sistema idrico
sotterraneo  attraverso  un consistente numero di pozzi ad erogazione
spontanea presenti nella media e bassa pianura;
    che  in  tal  senso  le  attivita'  che comportino il prelievo di
materiale  litoide dal medio corso del fiume Brenta vanno interrotte.
L'eventuale asportazione di ghiaie - in deroga a quanto sopra esposto
-  dovra'  essere  giustificata  da comprovati motivi di salvaguardia
della  pubblica  incolumita'  e del buon regime delle acque, e dovra'
essere   accompagnata   da   progetti   esecutivi,   che   descrivano
compiutamente  l'evoluzione della morfologia dell'alveo in un periodo
sufficientemente  ampio,  nonche'  rappresentino  compiutamente - nel
tratto  considerato  -  il  rapporto  tra  fiume  e  falda e dovranno
comunque  essere  redatti  ai  sensi  della legge n. 37 del 5 gennaio
1994;
    che  in  merito  a  quanto sopra esposto, debbano essere adottate
opportune  misure  di  salvaguardia  in  materia  di tutela dei corpi
idrici superficiali e sotterranei afferenti in particolare al medio e
basso  bacino  idrografico  del Brenta-Bacchiglione, nonche' norme di
immediata   attuazione  che  permettano  di  sopperire  a  situazioni
contingenti  che  si  possono  configurare in occasioni di situazioni
siccitose, con particolare riferimento all'approvviggionamento idrico
del nodo idraulico di Padova;
  Vista la delibera n. 8 del Comitato istituzionale del 2 agosto 1996
con  la  quale  era  stata  adottata  la  proposta  di riordino delle
competenze  nel  nodo  idraulico di Padova, e nella quale erano anche
previste  le  manovre  da  eseguire  dai  vari soggetti istituzionali
competenti in caso di evento siccitoso;
  Visto  l'art.  17  della  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  e  sue
successive modificazioni e integrazioni e in particolare:
    a) l'art.  17-6-bis  della legge che attribuisce all'Autorita' di
bacino,  la  facolta' di adottare, tramite il Comitato istituzionale,
in  attesa  dell'approvazione  del  piano  di bacino idonee misure di
salvaguardia;
    b) l'art. 17-6-ter della legge che consente, peraltro, l'adozione
di  opportune  misure  inibitorie  e  cautelative  in  relazione agli
aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
  Visto  il  parere  favorevole sull'iniziativa espresso dal comitato
tecnico nella seduta del 19 luglio 2000;
  Richiamato per quanto occorre l'art. 43, comma 4, del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775;
  Richiamato  per  quanto occorre l'art. 55, comma 1, lettera c), del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  Richiamato  per  quanto  occorre  il  decreto legislativo 11 maggio
1999,  n. 152, ed in particolare gli articoli 3 (comma 6) 22, 25, 44,
58;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                Obiettivi delle norme di salvaguardia
  Allo  scopo di perseguire gli obiettivi indicati nelle premesse per
assicurare  un  adeguato  flusso  idrico al nodo idraulico di Padova,
anche  in  situazioni di grave siccita', ed allo scopo di mantenere i
livelli  delle  falde freatiche, nonche' per stabilire in tale ambito
aspetti  applicativi  non  ancora  compiutamente  disciplinati,  sono
adottate   norme  di  salvaguardia,  suddivise  in  azioni  esecutive
immediatamente,  ed  in  azioni  esecutive da attuare in relazione ai
flussi finanziari necessari per gli interventi previsti.