IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che con delibera n. 15 del 23 novembre 1994 il Comitato istituzionale aveva preso atto della situazione di carenza idrica che si era manifestata durante l'estate dello stesso anno ed anche durante l'estate del 1993. Considerato che il problema della carenza idrica nei corpi superficiali e sotterranei rappresenta un elemento di criticita' per il bacino del Brenta che, a causa del depauperanento delle risorse idriche, e' destinato a riprodursi con puntuale periodicita' anche al verificarsi di eventi siccitosi di media entita'; che le ragioni sono da ricercare oltre che nella limitata carenza di precipitazioni nel periodo invernale e estivo, anche nello scarso coordinamento nella gestione delle risorse idriche che esiste tra i vari soggetti (pubblici e privati) ed amministrazioni competenti, e nonche' nella conflittualita' di interessi che si configurano nel sistema dei prelievi (irriguo, idroelettrico, industriale, idropotabile) e nel sistema degli usi (idroelettrico, ricreazionale, di navigazione) della risorsa idrica; che gli studi completati dall'Autorita' di bacino con la collaborazione scientifica del C.N.R. (Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche) hanno individuato le seguenti possibili cause dell'alterazione nell'equilibrio della falda - un tempo normalmente alimentata dal fiume ed ora invece drenata dallo stesso - quali: l'approfondimento dell'alveo del Brenta determinato dallo sbilanciamento tra il trasporto solido e la movimentazione di materiale inerte; i quantitativi d'acqua sottratti al sistema idrico sotterraneo attraverso i rilasci in Brenta delle acque sotterranee provenienti da cave di ghiaia i cui scavi hanno posto in luce la falda freatica; gli ingenti quantitativi d'acqua sottratti al sistema idrico sotterraneo attraverso un consistente numero di pozzi ad erogazione spontanea presenti nella media e bassa pianura; che in tal senso le attivita' che comportino il prelievo di materiale litoide dal medio corso del fiume Brenta vanno interrotte. L'eventuale asportazione di ghiaie - in deroga a quanto sopra esposto - dovra' essere giustificata da comprovati motivi di salvaguardia della pubblica incolumita' e del buon regime delle acque, e dovra' essere accompagnata da progetti esecutivi, che descrivano compiutamente l'evoluzione della morfologia dell'alveo in un periodo sufficientemente ampio, nonche' rappresentino compiutamente - nel tratto considerato - il rapporto tra fiume e falda e dovranno comunque essere redatti ai sensi della legge n. 37 del 5 gennaio 1994; che in merito a quanto sopra esposto, debbano essere adottate opportune misure di salvaguardia in materia di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei afferenti in particolare al medio e basso bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione, nonche' norme di immediata attuazione che permettano di sopperire a situazioni contingenti che si possono configurare in occasioni di situazioni siccitose, con particolare riferimento all'approvviggionamento idrico del nodo idraulico di Padova; Vista la delibera n. 8 del Comitato istituzionale del 2 agosto 1996 con la quale era stata adottata la proposta di riordino delle competenze nel nodo idraulico di Padova, e nella quale erano anche previste le manovre da eseguire dai vari soggetti istituzionali competenti in caso di evento siccitoso; Visto l'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e sue successive modificazioni e integrazioni e in particolare: a) l'art. 17-6-bis della legge che attribuisce all'Autorita' di bacino, la facolta' di adottare, tramite il Comitato istituzionale, in attesa dell'approvazione del piano di bacino idonee misure di salvaguardia; b) l'art. 17-6-ter della legge che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; Visto il parere favorevole sull'iniziativa espresso dal comitato tecnico nella seduta del 19 luglio 2000; Richiamato per quanto occorre l'art. 43, comma 4, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Richiamato per quanto occorre l'art. 55, comma 1, lettera c), del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; Richiamato per quanto occorre il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ed in particolare gli articoli 3 (comma 6) 22, 25, 44, 58; Delibera: Art. 1. Obiettivi delle norme di salvaguardia Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nelle premesse per assicurare un adeguato flusso idrico al nodo idraulico di Padova, anche in situazioni di grave siccita', ed allo scopo di mantenere i livelli delle falde freatiche, nonche' per stabilire in tale ambito aspetti applicativi non ancora compiutamente disciplinati, sono adottate norme di salvaguardia, suddivise in azioni esecutive immediatamente, ed in azioni esecutive da attuare in relazione ai flussi finanziari necessari per gli interventi previsti.