IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle
politiche   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee  ed adeguamento dell'ordinarnento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio 1993, n. 66, emanato in
attuazione  delle  direttive  90/677/CEE  e  92/18/CEE  in materia di
medicinali  veterinari  e disposizioni complementari per i medicinali
veterinari ad azione immunologica;
  Vista  la  direttiva  1999/104/CE  della  Commissione  che modifica
l'allegato  della  direttiva  81/852/CEE  del  Consiglio  relativa al
ravvicinamento  delle  legislazioni degli Stati membri riguardanti le
norme  ed  i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in
materia di prove effettuate su medicinali veterinari.
  Ritenuto di dover dare attuazione alla citata direttiva 1999/104/CE
e visto il suo contenuto di adeguamento tecnico;
  In applicazione dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato  al  decreto  legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, e'
modificato conformemente all'allegato al presente decreto.
  2.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119:
    a) a  decorrere dal 1o ottobre 2000, le domande di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di medicinali veterinari devono essere
conformi  ai  criteri  di  cui  all'allegato  al  decreto legislativo
4 febbraio  1993,  n.  66,  come modificato dal comma 1, del presente
decreto;
    b) entro   il   1o giugno  2001,  i  titolari  di  autorizzazioni
all'immissione in commercio di medicinali veterinari devono integrare
la  documentazione ad esse relativa al fine di conformarsi ai criteri
di  cui  all'allegato  al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66,
come modificato dal comma 1, del presente decreto.
  3.  Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2, lettere a) e
b)  comporta, rispettivamente, il non accoglimento della domanda e la
revoca delle autorizzazioni rilasciate.
  Il   presente   decreto,  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,  entra  in  vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2000
                                                Il Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 1o settembre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 114