IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
concernente  programmi  e  progetti in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro;
  Visto,  in  particolare,  il comma 3 di detto articolo, che demanda
all'INAIL,  nell'ambito  dei  poteri programmatori, la determinazione
dei  criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, le modalita'
per  la  formulazione  e  i  termini  di presentazione degli stessi e
l'entita' delle risorse da destinare annualmente allo scopo;
  Visto  anche, in particolare, il successivo comma 4, che demanda ad
un  provvedimento  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
l'approvazione  delle  determinazioni assunte dall'INAIL ai sensi del
precedente comma;
  Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
428,  adottata  in  data  27 luglio 2000 e con la quale e' stata data
attuazione  ai  principi  e criteri di cui al comma 3 del citato art.
23;
  Ritenuto di approvare la suddetta delibera, a condizione, peraltro,
che,  nell'art.  12  del testo allegato alla delibera stessa, dopo le
parole  "momento  di  presentazione  della domanda" siano inserite le
seguenti  parole  "in  caso  di  parita'  dei  precedenti  criteri di
priorita'"  e,  che, nell'art. 20, del medesimo testo, dopo le parole
"I  soggetti richiedenti il finanziamento" siano inserite le seguenti
parole  "dei  progetti  di  cui  al  precedente art. 19, destinati ai
soggetti di cui al successivo art. 23, appartenenti a singole imprese
o gruppi di imprese";
                              Decreta:
  E'  approvata,  nel  testo  allegato al presente decreto, di cui fa
parte  integrante,  ed  alla  condizione  indicata nelle premesse, la
delibera  del  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL  n. 428 del
27 luglio 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 settembre 2000
                                                   Il Ministro: Salvi