IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; Visto, in particolare, il comma 3 di detto articolo, che demanda all'INAIL, nell'ambito dei poteri programmatori, la determinazione dei criteri di priorita' per l'ammissione dei progetti, le modalita' per la formulazione e i termini di presentazione degli stessi e l'entita' delle risorse da destinare annualmente allo scopo; Visto anche, in particolare, il successivo comma 4, che demanda ad un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione delle determinazioni assunte dall'INAIL ai sensi del precedente comma; Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 428, adottata in data 27 luglio 2000 e con la quale e' stata data attuazione ai principi e criteri di cui al comma 3 del citato art. 23; Ritenuto di approvare la suddetta delibera, a condizione, peraltro, che, nell'art. 12 del testo allegato alla delibera stessa, dopo le parole "momento di presentazione della domanda" siano inserite le seguenti parole "in caso di parita' dei precedenti criteri di priorita'" e, che, nell'art. 20, del medesimo testo, dopo le parole "I soggetti richiedenti il finanziamento" siano inserite le seguenti parole "dei progetti di cui al precedente art. 19, destinati ai soggetti di cui al successivo art. 23, appartenenti a singole imprese o gruppi di imprese"; Decreta: E' approvata, nel testo allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante, ed alla condizione indicata nelle premesse, la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 428 del 27 luglio 2000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 settembre 2000 Il Ministro: Salvi