LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, recante:
"Riordinamento  del  Ministero  della  sanita',  a norma dell'art. 1,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421", con
particolare  riferimento  all'art. 7, che ha istituito la Commissione
unica del farmaco;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  121,  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28 dicembre
1993,  recante:  "Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica," con
particolare riferimento all'art. 8 comma 10;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento  ordinario  n.  127,  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla
riclassificazione  dei  medicinali,  ai  sensi dell'art. 8, comma 10,
della  legge  24 dicembre  1993,  n.  537,  e successive modifiche ed
integrazioni;
    Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 pubblicata nel supplemento
ordinario  n.  255/L  alla  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre
1997 recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,"
con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;
    Vista  la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 17 aprile 1998 n. 89,
recante: "Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
medio  europeo  delle  specialita'  medicinali  erogate  dal Servizio
sanitario nazionale" (Deliberazione n. 10/1998);
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998  n.  448, recante: "Misure di
finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art.
70,  comma 5 prevede la riduzione del 15% del prezzo medio europeo in
sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
    Visto   il   comunicato  della  Commissione  unica  del  farmaco,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  -  n.  155,  del  5 luglio  1999,  che identifica le
"categorie  terapeutiche  omogenee"  ai  sensi  del  disposto  di cui
all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Visto  il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
-  n.  195  del  20 agosto  1999, nel quale la specialita' medicinale
denominata  Iopidine, a base di apraclonidina cloridrato, della Alcon
Italia   S.p.a.,  con  sede  in  Cassina  de'  Pecchi  (Milano),  con
particolare  riferimento  alla  forma  farmaceutica  e  confezione di
seguito  specificata: Soluzione oftalmica sterile 0,5% 5 ml A.I.C. n.
029823010, risulta classificata in classe C);
  Vista  la  domanda  del  14 ottobre  1998,  con cui la Alcon Italia
S.p.a.   ha   chiesto,  la  riclassificazione  in  classe  A),  della
specialita'    medicinale    denominata   "Iopidine",   nella   forma
farmaceutica  e  confezione  sopra  indicata, proponendo il prezzo al
pubblico di L. 35.400;
  Vista   la   propria   deliberazione,   assunta  nella  seduta  del
15 dicembre   1999,   nella  quale,  per  la  specialita'  medicinale
denominata   "Iopidine",   nella   forma  farmaceutica  e  confezione
Soluzione   oftalmica   sterile  0,5%  5  ml  viene  espresso  parere
favorevole  alla  riclassificazione  in  classe  A), con nota 78, con
prezzo  conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  pme, regime di
fornitura RR;
  Vista  la  nota  protocollo F.800.XI/Ricl/411, del 7 febbraio 2000,
del  Ministero  della  sanita', con la quale si chiede al C.I.P.E. di
voler  comunicare  il prezzo al pubblico della specialita' medicinale
"Iopidine", nella forma farmaceutica e confezione Soluzione oftalmica
sterile 0,5% 5 ml;
  Vista  la  nota protocollo n. 0008490 del 28 febbraio 2000, con cui
il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  Dipartimento  per le politiche di sviluppo e di coesione,
Servizio  centrale di segreteria del C.I.P.E., ha comunicato che, per
la  specialita' medicinale "Iopidine", nella confezione sopra citata,
il  prezzo  massimo europeo a ricavo industria della confezione e' di
L. 21.478,  pari  al  prezzo  al  pubblico, comprensivo di I.V.A., di
L. 35.400, che ridotto del 15%, corrisponde a L. 30.100;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La   specialita'   medicinale   denominata   IOPIDINE,  a  base  di
apraclonidina  cloridrato,  della  Alcon  Italia  S.p.a., con sede in
Cassina  de'  Pecchi (Milano), nella forma farmaceutica e confezione:
Soluzione  oftalmica  sterile  0,5%  5  ml  A.I.C.  n.  029823010, e'
classificata  in  classe  A) con nota 78, ai sensi dell'art. 8, comma
10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di
L. 30.100, I.V.A. compresa.