IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'
  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il proprio decreto 26 febbraio 1999, con la quale l'organismo
"ICO   -   ILLIT   Organismo  di  certificazione  S.r.l.",  e'  stato
autorizzato  in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE,
ai sensi delle direttive 95/16/CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162,  art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  17 luglio 1999, protocollo n. 757627, con la
quale  l'organismo  "ICO - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.",
con  sede  in  Biccari  (Foggia),  via  G.  Leopardi, n. 18, ai sensi
dell'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999,   n.   162,   ha  richiesto  l'autorizzazione  al  rilascio  di
certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;
  Considerato  che  la  documentazione prodotta dall'organismo "ICO -
ILLIT  Organismo  di  certificazione  S.r.l."  e'  conforme  a quanto
richiesto  dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato  altresi'  che  l'organismo  "ICO  - ILLIT Organismo di
certificazione  S.r.l."  ha  dichiarato  di  essere  in  possesso dei
requisiti  minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo "ICO - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.", e'
autorizzato al rilascio di certificazione CE secondo quanto riportato
negli   allegati   al   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:
    allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati  a  disposizione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.