IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
  In  data  odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  in  materia  di  tutela  delle  persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 22, comma 1, della citata legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a  rivelare  l'origine  razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche  o  di  altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti,   sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Considerato  che  il trattamento di questi dati da parte di privati
ed  enti  pubblici  economici  e'  permesso,  di  regola, solo previa
autorizzazione  di  questa  Autorita' e con il consenso scritto degli
interessati (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996);
  Considerato  che una speciale disposizione (art. 22, comma 4, legge
n.  675/1996)  permette di trattare i dati idonei a rivelare lo stato
di  salute  e  la  vita sessuale senza il consenso degli interessati,
quando  il  trattamento  autorizzato  dal  Garante  e' necessario per
svolgere  una  investigazione  nell'ambito  di un procedimento penale
(articoli  190  del  codice  di  procedura penale e 38 delle relative
norme  di attuazione) o, comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato;
  Vista  l'autorizzazione  del Garante adottata il 29 settembre 1999,
relativa  al  trattamento  di  alcuni  dati  sensibili da parte degli
investigatori  privati,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica  italiana  il  2 ottobre  1999, e avente efficacia fino al
30 settembre 2000;
  Visti   i  risultati  positivi  conseguiti  con  le  autorizzazioni
generali  rilasciate  negli  anni  precedenti, che sono risultate uno
strumento  idoneo  per  prescrivere  ed  uniformare  le  misure e gli
accorgimenti  a garanzia degli interessati, tenendo conto dei diritti
e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che verrebbero
penalizzati  dalla  necessaria  richiesta  di  singoli  provvedimenti
autorizzatori;
  Ritenuto,   pertanto,  opportuno  rilasciare  nuove  autorizzazioni
generali  anche  al  fine  di  proseguire  la  semplificazione  degli
adempimenti  che  la  legge  n. 675/1996 pone a carico di determinate
categorie   di   titolari,   nonche'   di   assicurare  una  migliore
funzionalita'   dell'Ufficio   del   Garante   e  di  armonizzare  le
prescrizioni   da   impartire   con   le  autorizzazioni,  alla  luce
dell'esperienza maturata;
  Considerato  che  il  Garante  ha  rilasciato  un'autorizzazione di
ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute
e  la  vita  sessuale  (n.  2/2000, rilasciata il 20 settembre 2000),
anche in riferimento alle predette finalita' di ordine giudiziario;
  Considerato  che  numerosi  trattamenti  aventi tali finalita' sono
effettuati  con l'ausilio di investigatori privati, e che e' pertanto
opportuno  integrare  le  prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/2000,
mediante  un  ulteriore  provvedimento  di  ordine generale che tenga
conto  dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al
fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;
  Ritenuta  la  necessita'  di  applicare  anche al caso di specie le
considerazioni gia' espresse con l'autorizzazione n. 2/2000, per cio'
che  riguarda la natura provvisoria delle autorizzazioni generali e i
criteri  direttivi  prescelti  per  la  determinazione delle relative
prescrizioni;
  Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti
dal  Garante  all'atto  della  sottoscrizione dell'apposito codice di
deontologia e di buona condotta in via di definizione (art. 22, comma
4, legge n. 675/1996);
  Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996, che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto  dall'art.  15,  comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000,
adottato  con  deliberazione  n.  15 del 28 giugno 2000, e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  162  del
13 luglio 2000;
  Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
                              Autorizza
gli  investigatori  privati  a  trattare  i dati idonei a rivelare lo
stato  di  salute  e  la  vita  sessuale,  secondo le prescrizioni di
seguito indicate.
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata, anche senza richiesta,
alle  persone  fisiche  e  giuridiche, agli istituti, agli enti, alle
associazioni   e   agli  organismi  che  esercitano  un'attivita'  di
investigazione  privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134
del  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
e integrazioni).
  Il trattamento puo' essere effettuato unicamente:
    a) per  permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far
valere  o  difendere  in sede giudiziaria un proprio diritto di rango
pari  a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero un
diritto  della  personalita'  o  un  altro  diritto  fondamentale  ed
inviolabile;
    b) su  incarico  di  un  difensore  nell'ambito  del procedimento
penale,  per  ricercare  e individuare elementi a favore del relativo
assistito  da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla
prova  (articoli  190  del  codice  di  procedura  penale  e 38 delle
relative norme di attuazione).
  Restano  ferme  le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini
dello  svolgimento delle investigazioni nel procedimento penale o per
l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:
    a) nell'ambito  dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2000,
rilasciata il 20 settembre 2000);
    b) relativamente  ai  dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la  vita  sessuale  (autorizzazione generale n. 2/2000, rilasciata il
20 settembre 2000);
    c) da   parte   degli  organismi  di  tipo  associativo  e  delle
fondazioni   (autorizzazione   generale   n.  3/2000,  rilasciata  il
20 settembre 2000);
    d) da  parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali,  ivi  inclusi  i  difensori  e i relativi sostituti ed
ausiliari   (autorizzazione   generale   n.   4/2000,  rilasciata  il
20 settembre 2000);
    e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione
generale n. 7/2000, rilasciata il 20 settembre 2000).
2) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di
salute   e   la   vita   sessuale,   qualora  cio'  sia  strettamente
indispensabile  per  eseguire specifici incarichi conferiti per scopi
determinati  e  legittimi nell'ambito delle finalita' di cui al punto
1).
  I  dati  devono  essere  pertinenti  e  non eccedenti rispetto agli
incarichi conferiti.
3) Modalita' di trattamento.
  Gli  investigatori  privati  non  possono  intraprendere di propria
iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati
idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la vita sessuale. Tali
attivita'  possono  essere  eseguite  esclusivamente sulla base di un
apposito  incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per
le esclusive finalita' di cui al punto 1).
  L'atto  di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto
che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento
penale  al  quale l'investigazione e' collegata, nonche' i principali
elementi  di  fatto  che  giustificano  l'investigazione e il termine
ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
  I  dati  devono  essere  registrati ed elaborati mediante logiche e
forme  di organizzazione strettamente correlate alle finalita' di cui
al punto 1).
  L'interessato  o  la  persona  presso la quale sono raccolti i dati
deve  essere informata ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n.
675/1996,  ponendo  in particolare evidenza l'identita' e la qualita'
professionale  dell'investigatore,  nonche' la natura facoltativa del
conferimento dei dati.
  Nel  caso  in  cui i dati sono raccolti presso terzi, e' necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (articoli
10,  commi  3  e  4 e 22, comma 4, legge n. 675/1996), solo se i dati
sono   trattati  per  un  periodo  superiore  a  quello  strettamente
necessario  per  esercitare  il  diritto  in  sede  giudiziaria o per
svolgere   le   investigazioni  difensive,  oppure  se  i  dati  sono
utilizzati  per  ulteriori  finalita'  non  incompatibili  con quelle
precedentemente perseguite.
  Il  difensore  o  il  soggetto  che  ha conferito l'incarico devono
essere  informati  periodicamente dell'andamento dell'investigazione,
anche  al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni  da  adottare  riguardo  all' esercizio del diritto in
sede giudiziaria o al diritto alla prova.
  L'investigatore  privato  deve  eseguire  personalmente  l'incarico
ricevuto  e  non  puo'  avvalersi di altri investigatori non indicati
nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.
  Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali
responsabili  o  incaricati  del  trattamento in conformita' a quanto
previsto   dagli   articoli   8   e   19  della  legge  n.  675/1996,
l'investigatore  privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale
sulla  puntuale  osservanza  delle  norme di legge e delle istruzioni
impartite.   Tali   soggetti  possono  avere  accesso  ai  soli  dati
strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
  Per   quanto   non   previsto  nella  presente  autorizzazione,  il
trattamento  deve  essere  effettuato  nel  rispetto  delle ulteriori
prescrizioni  contenute  nell'autorizzazione  generale  n. 2/2000, in
particolare  per  cio'  che  riguarda  le  informazioni  relative  ai
nascituri e ai dati genetici.
  Il  trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di
un  apposito  codice  di  deontologia  e di buona condotta, in via di
definizione  ai  sensi  degli  articoli  22,  comma  4 e 31, comma 1,
lettera h), della legge n. 675/1996.
4) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera  e)  della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto.
  A  tal  fine  deve  essere verificata costantemente, anche mediante
controlli  periodici,  la  stretta  pertinenza e la non eccedenza dei
dati rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito.
  Una   volta  conclusa  la  specifica  attivita'  investigativa,  il
trattamento  deve  cessare  in  ogni  sua  forma, fatta eccezione per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico.
  La  mera  pendenza  del  procedimento  al quale l'investigazione e'
collegata,  ovvero  il  passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa
della  formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi,
una  giustificazione  valida  per  la conservazione dei dati da parte
dell'investigatore privato.
5) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  possono  essere  comunicati  unicamente al soggetto che ha
conferito l'incarico.
  I  dati  non  possono  essere  comunicati ad un altro investigatore
privato,   salvo   che  questi  sia  stato  indicato  nominativamente
nell'atto  di  incarico  e  la  comunicazione  sia  necessaria per lo
svolgimento dei compiti affidati.
  I  dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi
solo  se  e'  necessario per finalita' di prevenzione, accertamento o
repressione  dei  reati  (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996),
con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
6) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
7) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi previsti dalla normativa comunitaria,
ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
    a) dagli  articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalita' di
controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del
lavoratore  o  su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300;
    b) dalla   legge   5 giugno   1990,   n.   135,   in  materia  di
sieropositivita' e di infezione da HIV;
    c) dalle norme processuali o volte a prevenire discriminazioni;
    d) dall'art.  734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione  non consensuale delle generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
  Restano  fermi  gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n.   318/1999,   concernenti  i  requisiti  dei  dati  personali,  la
sicurezza,  i  limiti  posti  ai  trattamenti  automatizzati  volti a
definire  il  profilo o la personalita' degli interessati, nonche' il
trasferimento all'estero dei dati.
  Restano  fermi,  in  particolare,  gli obblighi previsti in tema di
liceita' e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che
permettono  la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero
in  tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della
corrispondenza   e  di  comunicazioni  o  conversazioni  telefoniche,
telematiche o tra soggetti presenti.
  Resta  ferma  la  facolta'  per  le  persone  fisiche  di  trattare
direttamente  dati  per  l'esclusivo  fine della tutela di un proprio
diritto  in  sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni
relative  ad  un  procedimento  penale.  In  tali  casi,  la legge n.
675/1996,   non   si   applica   anche  se  i  dati  sono  comunicati
occasionalmente  ad una autorita' giudiziaria o a terzi, sempreche' i
dati  non  siano  destinati  ad  una comunicazione sistematica o alla
diffusione (art. 3 legge n. 675/1996).
8) Efficacia temporale.
  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1o ottobre
2000, fino al 31 dicembre 2001.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 20 settembre 2000
                            Il presidente
                               Rodota'
                       Il segretario generale
                             Buttarelli
                             Il relatore
                             Manganelli