IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 20 aprile 1994, n. 348; con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1992 recante modifiche al disciplinare di produzione sopra richiamato; Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Trapani, dall'unione provinciale agricoltori di Trapani, dalla Federazione italiana industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini, sezione regionale Siciliana, dal consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione di origine controllata dell'isola di Pantelleria, dai produttori vinicoli Enopolio di Pantelleria legittimati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa a modificare la denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" in "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" nonche' del relativo disciplinare di produzione; Viste le note della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura n. 8890 dell'11 maggio 1998 e n. 13819 del 3 luglio 1998 attestanti la rappresentativita' della percentuale della produzione di competenza dei vigneti della zona interessata dichiarata dai soggetti istanti; Vista la nota 1449 del 19 maggio 1999 inviata dalla regione siciliana con la quale viene proposto un elenco sostitutivo dei richiedenti a seguito di controlli aerofotogrammetrico, particellare e tecnico e comunicata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994; Vista la nota n. 3265 del 20 ottobre 1999 della regione siciliana con la quale, congiuntamente alle organizzazioni professionali e di categoria e i rappresentanti del Consorzio predetto, sono state assunte alcune determinazioni relativamente alle modifiche concernenti il disciplinare di produzione riguardanti in particolare la zona di imbottigliamento ed e' stato ribadito il carattere tradizionale della produzione; Viste le deliberazioni assunte dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nelle riunioni del 21, 22 ottobre e del 17, 18 novembre 1999; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata sopra citata in quella di "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 288 del 9 dicembre 1999 - serie generale; Viste le istanze e le controdeduzioni presentate dal consorzio volontario citato, dalla Agricola Bonsulton, da produttori di uve zibibbo, dalle cooperative vitivinicole Cossyra e d'Ancona intese ad ottenere precisazioni ed integrazioni alla proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi; Vista la deliberazione assunta dai comitato nella riunione del 19, 20 luglio 2000 che ha in parte accolto le istanze e le controdeduzioni sopracitate; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" in quella di "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di Pantelleria" e "Moscato passito di Pantelleria" o "Passito di Pantelleria" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica, e' modificata in "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.