IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione, finora emanati della predetta legge;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica. 20 aprile 1994,
n.  348;  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista  la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata  dei vini "Moscato di Pantelleria naturale" o "Moscato di
Pantelleria"  e  "Moscato  passito  di  Pantelleria"  o  "Passito  di
Pantelleria"  ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare di
produzione;
  Visto  il  decreto ministeriale 11 agosto 1992 recante modifiche al
disciplinare di produzione sopra richiamato;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Confederazione  italiana
agricoltori  della  provincia  di  Trapani,  dall'unione  provinciale
agricoltori   di  Trapani,  dalla  Federazione  italiana  industriali
produttori,  esportatori  ed importatori di vini, acquaviti, liquori,
sciroppi, aceti ed affini, sezione regionale Siciliana, dal consorzio
volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  dell'isola  di  Pantelleria, dai produttori
vinicoli  Enopolio  di  Pantelleria legittimati ai sensi dell'art. 1,
comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  348,  intesa a modificare la denominazione di origine controllata
"Moscato  di  Pantelleria  naturale"  o  "Moscato  di  Pantelleria" e
"Moscato  passito  di  Pantelleria"  o  "Passito  di  Pantelleria" in
"Moscato  di  Pantelleria",  "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria"
nonche' del relativo disciplinare di produzione;
  Viste  le  note della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  n. 8890 dell'11 maggio 1998 e n. 13819 del 3 luglio 1998
attestanti  la  rappresentativita' della percentuale della produzione
di  competenza  dei  vigneti  della  zona  interessata dichiarata dai
soggetti istanti;
  Vista  la  nota  1449  del  19 maggio  1999  inviata  dalla regione
siciliana  con  la  quale  viene  proposto  un elenco sostitutivo dei
richiedenti  a seguito di controlli aerofotogrammetrico, particellare
e tecnico e comunicata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994;
  Vista  la  nota n. 3265 del 20 ottobre 1999 della regione siciliana
con  la  quale, congiuntamente alle organizzazioni professionali e di
categoria  e  i  rappresentanti  del  Consorzio  predetto, sono state
assunte    alcune   determinazioni   relativamente   alle   modifiche
concernenti  il disciplinare di produzione riguardanti in particolare
la  zona  di  imbottigliamento  ed  e'  stato  ribadito  il carattere
tradizionale della produzione;
  Viste le deliberazioni assunte dal Comitato nazionale per la tutela
e   la   valorizzazione   delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  nelle  riunioni del 21,
22 ottobre e del 17, 18 novembre 1999;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della
denominazione  di  origine  controllata  sopra  citata  in  quella di
"Moscato  di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e "Pantelleria" e
la  proposta  di  modifica  del  relativo  disciplinare di produzione
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale n. 288 del
9 dicembre 1999 - serie generale;
  Viste  le  istanze  e  le  controdeduzioni presentate dal consorzio
volontario  citato,  dalla  Agricola  Bonsulton, da produttori di uve
zibibbo,  dalle cooperative vitivinicole Cossyra e d'Ancona intese ad
ottenere  precisazioni  ed integrazioni alla proposta di disciplinare
di produzione dei vini di che trattasi;
  Vista  la deliberazione assunta dai comitato nella riunione del 19,
20 luglio   2000   che   ha   in   parte  accolto  le  istanze  e  le
controdeduzioni sopracitate;
  Ritenuto  pertanto necessario doversi procedere alla modifica della
denominazione   di   origine   controllata  "Moscato  di  Pantelleria
naturale"   o   "Moscato   di  Pantelleria"  e  "Moscato  passito  di
Pantelleria"  o  "Passito  di  Pantelleria"  in quella di "Moscato di
Pantelleria",    "Passito   di   Pantelleria"   e   "Pantelleria"   e
all'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata "Moscato di Pantelleria
naturale"   o   "Moscato   di  Pantelleria"  e  "Moscato  passito  di
Pantelleria"  o "Passito di Pantelleria" riconosciuta con decreto del
Presidente  della Repubblica 11 agosto 1971 e successiva modifica, e'
modificata  in  "Moscato  di Pantelleria", "Passito di Pantelleria" e
"Pantelleria" ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto,
il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di origine controllata "Moscato di Pantelleria",
"Passito  di  Pantelleria"  e  "Pantelleria" e' riservata ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare
di  produzione  di  cui al comma 1 del presente articolo le cui norme
entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.