A seguito del parere favorevole espresso, in data 28 luglio 2000, dal Comitato di settore del comparto regioni-autonomie locali sul testo dell'accordo relativo al CCNL per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1o aprile 1999 nonche' della certificazione della Corte dei conti, sull'attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa, ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali: Organizzazioni sindacali CGIL-fp/Enti locali CISL/FPS UIL/EE.LL Confederazioni sindacali CGIL CISL UIL CONFSAL CISAL Coordinamento sindacale autonomo FIADEL/CISAL FIALP/CISAL CISAS/FISAEL CONFAIL-UNSIAU CONFILL ENTI LOCALI-CUSAL USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL DICCAP - Dipartimento enti locali - camere di commercio - polizia municipale FENAL SNALCC SULPM Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali. In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalita', offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresi' il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell'espletamento delle attivita' istituzionali. Art. 1 Disciplina sperimentale del telelavoro 1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attivita' lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente. 2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL dell'1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane. 3.I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell'art. 4 del CCNL quadro del 23.3.2000. 4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo' comunque essere inferiore ad un giorno per settimana. 5. L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attivita' da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive ne' permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario. 6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore puo' eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente. 7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potra' essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entita' dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata. 8. Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi: - danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave; - danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature. Gli enti provvedono altresi' alla copertura assicurativa INAIL. 9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneita' dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attivita' e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalita' della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, e' inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda. 10. La contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialita' della prestazione nell'ambito delle finalita' indicate nell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999. 11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attivita' sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro. 12. I lavoratori sono altresi' invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente. 13. E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli eventuali problemi.