A  seguito del parere favorevole espresso, in data 28 luglio 2000,
dal  Comitato  di  settore  del comparto regioni-autonomie locali sul
testo  dell'accordo  relativo  al  CCNL per il personale del comparto
delle  regioni  e  delle  autonomie locali successivo a quello del 1o
aprile  1999  nonche'  della  certificazione  della  Corte dei conti,
sull'attendibilita'  dei  costi  quantificati per il medesimo e sulla
loro   compatibilita'  con  gli  strumenti  di  programmazione  e  di
bilancio, il giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo
l'incontro tra:
   L'ARAN nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa,
   ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni
sindacali:

Organizzazioni sindacali
CGIL-fp/Enti locali
CISL/FPS
UIL/EE.LL

Confederazioni sindacali
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL

Coordinamento sindacale autonomo
FIADEL/CISAL
FIALP/CISAL
CISAS/FISAEL
CONFAIL-UNSIAU
CONFILL ENTI LOCALI-CUSAL
USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL

DICCAP - Dipartimento enti locali - camere di commercio
       - polizia municipale
FENAL
SNALCC
SULPM
   Al  termine  della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL  relativo  al  personale  del  comparto  delle  regioni  e delle
autonomie locali.

In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto
di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la
particolare  e  significativa rilevanza di tali strumenti di gestione
delle   risorse   umane   che,   nonostante   il  loro  carattere  di
sperimentalita',  offrono  agli enti ampi margini di gestione diretta
dei  servizi,  permettendo  altresi'  il superamento del ricorso alle
collaborazioni   continuate   e  coordinate  nell'espletamento  delle
attivita' istituzionali.

                               Art. 1
               Disciplina sperimentale del telelavoro

   1.   Il  telelavoro  determina  una  modificazione  del  luogo  di
adempimento  della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio
di   specifici  strumenti  telematici,  nella  forma  del  telelavoro
domiciliare,  che  comporta  la prestazione dell'attivita' lavorativa
dal  domicilio  del  dipendente, o nella forma del lavoro a distanza,
che  comporta  la  prestazione  dell'attivita'  lavorativa  da centri
appositamente  attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori
del controllo diretto di un dirigente.
   2.  Gli  enti,  previa  informazione  ed  eventuale incontro con i
soggetti   sindacali   di   cui   all'art.  10,  comma  2,  del  CCNL
dell'1.04.1999,  possono definire progetti per la sperimentazione del
telelavoro  nei  limiti  e con le modalita' stabilite dall'art. 3 del
DPR  8.3.1999  n.  70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al
fine  di  razionalizzare  l'organizzazione del lavoro e di realizzare
economie  di  gestione  attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane.
   3.I  singoli  partecipanti  ai progetti sperimentali di telelavoro
sono  individuati  secondo  le previsioni dell'art. 4 del CCNL quadro
del 23.3.2000.
   4.  Gli  enti  definiscono,  in relazione alle caratteristiche dei
progetti  da  realizzare,  di intesa con i dipendenti interessati, la
frequenza  dei  rientri nella sede di lavoro originaria, che non puo'
comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
   5.  L'orario  di  lavoro,  a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo   parziale,   viene  distribuito  nell'arco  della  giornata  a
discrezione  del  dipendente  in relazione all'attivita' da svolgere,
fermo  restando  che  in  ogni  giornata di lavoro il dipendente deve
essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di
un'ora  ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio; in caso
di  rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due
periodi   si  riduce  del  50  %.  Per  effetto  della  distribuzione
discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
aggiuntive,  straordinarie  notturne  o festive ne' permessi brevi ed
altri istituti che comportano riduzioni di orario.
   6.  Il  lavoratore  ha  il  dovere  di  riservatezza  su  tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli
e  di  quelle  derivanti  dall'utilizzo  delle  apparecchiature,  dei
programmi  e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore
puo'  eseguire  lavori  per  conto proprio o per terzi utilizzando le
attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
   7.  La  postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione,
installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano
i  costi  di  manutenzione  e gestione dei sistemi di supporto per il
lavoratore.   Nel  caso  di  telelavoro  a  domicilio  potra'  essere
installata  una  linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore,
con  oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente
preventivati  nel  progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede
l'entita'  dei  rimborsi,  anche  in  forma  forfettaria, delle spese
sostenute  dal  lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla
base  delle  intese  raggiunte  in sede di contrattazione integrativa
decentrata.
   8.  Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
della  sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative
per la copertura dei seguenti rischi:
- danni  alle  attrezzature  telematiche in dotazione del lavoratore,
  con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni  a  cose  o  persone,  compresi  i  familiari del lavoratore,
  derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.
   Gli enti provvedono altresi' alla copertura assicurativa INAIL.
   9.  La  verifica  delle  condizioni  di  lavoro  e  dell'idoneita'
dell'ambiente   di   lavoro   avviene   all'inizio  dell'attivita'  e
periodicamente   ogni   sei  mesi,  concordando  preventivamente  con
l'interessato  i tempi e le modalita' della stessa in caso di accesso
presso  il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio,
ai  sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, e' inviata ad
ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
   10. La contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale
trattamento   accessorio   compatibile   con   la  specialita'  della
prestazione  nell'ambito  delle  finalita'  indicate nell'art. 17 del
CCNL dell'1.4.1999.
   11. E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e
la  partecipazione  alle assemblee. In particolare, ai fini della sua
partecipazione  all'attivita'  sindacale,  il  lavoratore  deve poter
essere  informato  attraverso la istituzione di una bacheca sindacale
elettronica  e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le
rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
   12.  I  lavoratori  sono  altresi'  invitati  a  partecipare  alle
eventuali   conferenze  di  servizio  o  di  organizzazione  previste
dall'ordinamento vigente.
   13.  E'  istituito,  presso  l'ARAN,  un  osservatorio nazionale a
composizione  paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del
Comitato  di  Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente   CCNL   che,  con  riunioni  annuali,  verifica  l'utilizzo
dell'istituto e gli eventuali problemi.