IL RETTORE

  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e
successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista  la  proposta di modifica all'ordinamento didattico del corso
di laurea in giurisprudenza, formulata al consiglio della facolta' di
giurisprudenza nella seduta del 26 gennaio 2000;
  Visto il parere favorevole a tale modifica di statuto, espresso dal
senato  accademico  nella  seduta  del 16 febbraio 2000, acquisito il
parere favorevole del consiglio di amministrazione;
  Visto  il  parere  favorevole del consiglio universitario nazionale
espresso nella seduta del 19 luglio 2000;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Ferrara, e' modificato
come segue:
Titolo 2
              ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA
                 Art. 2.1.1 Laurea in giurisprudenza
1. Durata legale del corso di laurea.
  La durata del corso di laurea in giurisprudenza e' di 4 anni.
2. Organizzazione degli studi.
  Gli  insegnamenti  impartiti  nel corso di laurea in giurisprudenza
hanno,  se  non  specificato diversamente, struttura e durata annuale
(60 ore).
  Le  annualita'  obbligatorie  per  tutti  gli  studenti al fine del
conseguimento  della  laurea  in  giurisprudenza sono individuate nei
settori scientifico-disciplinari come sottoriportato:
    una annualita' per ciascuno dei seguenti settori:
      1) N20X - Filosofia del diritto;
      2) N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita';
      3) N02X - Diritto privato comparato o N01X - Diritto privato;
      4) N19X - Storia del diritto italiano;
      5) N08X - Diritto costituzionale;
      6) N14X - Diritto internazionale;
      7) N07X - Diritto del lavoro;
      8) P01B  -  Politica economica o P01C - Scienze delle finanze o
P0lA - Economia politica;
      9) N04X - Diritto commerciale;
     10) Nl6X - Diritto processuale penale;
    due annualita' per ciascuno dei seguenti settori:
      N01X - Diritto privato;
      N17X - Diritto penale;
      N10X - Diritto amministrativo;
      N15X - Diritto processuale civile.
  Nel  regolamento  di  facolta'  verranno  individuate le discipline
attivate e le ulteriori precisazioni oltre all'anno di corso.
  E'  attivato  obbligatoriamente  almeno un insegnamento annuale del
settore  scientifico-disciplinare N12X del diritto canonico e diritto
ecclesiastico.
  Ai  fini  del  conseguimento  della  laurea  in  giurisprudenza gli
studenti devono altresi' sostenere almeno cinque esami a scelta salvo
autorizzazione  diversa  della competente autorita' didattica, fra le
discipline attivate.
  Gli  studenti  presentano  nei  termini  di  regolamento le opzioni
relative  alle  materie  obbligatorie,  previste alternativamente e a
quelle  a  scelta.  La  mancata  presentazione  delle opzioni e delle
scelte  comporta  l'automatica  assegnazione  di  un  piano  di studi
comprendente  tutte  le  materie  indicate  fra  quelle obbligatorie,
comprese   quelle   alternative,  e  l'attribuzione  di  tre  materie
ulteriori,  e  cioe'  l'insegnamento annuale obbligatorio del settore
scientifico-disciplinare   N12X   del   diritto  canonico  e  diritto
ecclesiastico     e     di     due     annualita'     del     settore
scientifico-disciplinare   N18X   del   diritto   romano   e  diritti
dell'antichita' e N13X del diritto tributario.
  Tutti i corsi comportano un esame.
  E'  data  facolta'  agli studenti di sostenere gli esami relativi a
materie biennalizzate, alla fine dei due corsi.
  Sono  discipline  attivabili  tutte  quelle  contenute  nei settori
scientifico-disciplinari   contraddistinti   dalla  lettera  N  (area
giuridica),   P   (area   economica),   Q  (area  sociologica),  L18C
(Linguistica  inglese), Ll9B (Linguistica tedesca), Ll6B (Linguistica
francese),  L17C  (Linguistica  spagnola),  S01A e S01B, previsti dal
decreto  ministeriale  23 giugno  1997  e  successive modificazioni e
integrazioni.
  Gli  insegnamenti  che  sono considerati alternativi ad altri e non
sono  stati  scelti  dallo  studente  come obbligatori possono essere
sostenuti come esami a scelta.
  La  facolta'  assicura  l'insegnamento delle materie giuridiche che
costituiscono  oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato, di procuratore legale e di notaio.
                         3. Esame di laurea.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo studente deve avere
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e in almeno cinque da lui scelti fra i complementari o i
fondamentali  alternativi  non scelti come fondamentali per un totale
di 26 annualita'.
  L'esame  di  laurea  consiste nella discussione orale, in seduta di
laurea,   di   una   dissertazione   scritta  su  un  tema  approvato
dall'insegnante della materia.
4. Affinita' e riconoscimenti.
  Su  conforme parere del consiglio di facolta' i laureati in scienze
politiche  e  in  economia  possono essere iscritti al terzo anno del
corso  di  laurea,  mentre  coloro  che  sono forniti di altra laurea
possono essere iscritti al secondo anno di corso di laurea.
  Gli   esami  sostenuti  nel  corso  di  diploma  sono  riconosciuti
totalmente  o  parzialmente  ai fini del conseguimento del diploma di
laurea  su  parere  del  consiglio di facolta' e nei limiti stabiliti
dall'art.  3,  comma  2  e  3,  della tabella III allegata al decreto
ministeriale 11 febbraio 1994.
  Il  consiglio  di  facolta'  determina  caso per caso quali fra gli
esami superati per il conseguimento di altra laurea o diploma possono
essere   convalidati  ai  fini  del  conseguimento  della  laurea  in
giurisprudenza.
    Ferrara, 22 agosto 2000
                                                  Il rettore: Conconi