IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29 giugno  1995  per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
  Vista  la  direttiva  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  263 del 10 novembre 1998,
concernente  la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
  Vista  l'istanza  del  10 agosto  2000  protocollo n. 757510 con la
quale  l'organismo  Agenzia europea per la sicurezza - A.E.S. S.r.l.,
con  sede  in  via Zurigo, n. 14 - 20147 Milano, in forza dell'art. 9
del  decreto  del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
ha  richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi
della direttiva medesima;
  Considerato  che  la documentazione prodotta dall'organismo Agenzia
europea  per  la  sicurezza - A.E.S. S.r.l. soddisfa quanto richiesto
dalla   direttiva   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  16 settembre  1998,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
  Considerato   altresi'  che  l'organismo  Agenzia  europea  per  la
sicurezza  -  A.E.S.  S.r.l.  ha dichiarato di essere in possesso dei
requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
  Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'organismo Agenzia europea per la sicurezza - A.E.S. S.r.l., e'
autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato
negli  allegati  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162 di seguito elencati:
    allegato  V:  esame  CE  del  tipo  (modulo B, limitatamente alla
lettera B);
    allegato VI: esame finale;
    allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).
  2.  La  certificazione  deve  essere  effettuata  secondo le forme,
modalita'  e  procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
  3.    Con   periodicita'   trimestrale,   copia   integrale   delle
certificazioni  rilasciate,  e'  inviata  su  supporto  magnetico, al
Ministero   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
  4.   L'organismo   provvede,  anche  su  supporto  magnetico,  alla
registrazione  delle  revisioni  periodiche  effettuate e terra' tali
dati,  a  disposizione  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   -   Direzione   generale   sviluppo  produttivo  e
competitivita' - Ispettorato tecnico.