IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

     Vista   la   legge   5 novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  12  del  1o  giugno  2000, pronunciata dal
Tribunale  di  Aosta  che  ha  dichiarato  il fallimento della S.p.a.
Skyway Electronic;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 2 giugno 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Skyway Electronic,
sede  di  Donnas (Aosta), unita' di Donnas (Aosta), (NID 0002000880),
per   un   massimo   di   34 unita'  lavorative,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 2 giugno 2000 al 1o dicembre 2000.