IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
     Vista   la   legge   5 novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  96/2000 del 29 giugno 2000 pronunciata dal
tribunale  di  Genova  che  ha  dichiarato il fallimento della S.r.l.
Artmaster;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 30 giugno 2000;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artmaster, sede in
Genova,  unita'  di  Genova  (NID  0004GE0022),  per  un  massimo  di
19 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  30  giugno  2000  al
29 dicembre 2000.