IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista la sentenza n. 152/2000 del 15 giugno 2000 pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Nuova Meccanica; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 giugno 2000; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Meccanica, sede in Bruino (Torino), unita' in Bruino (Torino), (NID 0001TO0030) per un massimo di 51 unita' lavorative e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 2000 al 14 dicembre 2000.