IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e in particolare l'art. 1,
comma 10;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999 con il quale e'
stato  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale della
ditta  S.p.a. Gec Alsthom Fir gia' fabbrica italiana rele' ora Alstom
Fir;
  Visto  il  decreto direttoriale datato 2 novembre 1999 con il quale
e'  stato  concesso  il  trattamento CIGS per il periodo dal 4 maggio
1999 al 3 novembre 1999 per un numero massimo di 43 dipendenti;
  Vista  la nota del 18 luglio 2000 con la quale la predetta societa'
ha  fatto  presente  che  nel periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre
1999 sono stati sospesi fino ad un massimo di 68 lavoratori;
  Considerato  che il locale organo ispettivo attivato in merito alla
richiesta aziendale, ha inviato il dettaglio mensile della CIGS della
citata  societa'  per  il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 maggio 2000,
dal  quale  e'  emerso  che nel mese di ottobre 1999 la sospensione a
zero  ore  ha  interessato  un massimo di 64 lavoratori e nel mese di
novembre  99  la  sospensione  stessa ha interessato un massimo di 61
lavoratori;
  Ritenuta,  pertanto, la necessita' di autorizzare la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale straordinario in favore di
un  numero  massimo  di  64  unita' lavorative, anziche' di 43 per il
periodo  dal  4 maggio 1999 al 3 novembre 1999 e di un numero massimo
di 61 unita' lavorative, anziche' di 60 per il periodo dal 4 novembre
1999 al 3 maggio 2000;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per    le    motivazioni   in   premessa   esplicate,   a   seguito
dell'approvazione   del   programma  di  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale datato 13 maggio 1999, e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Gec Al-sthom fir gia' fabbrica italiana rele' ora Alstom Fir,
con  sede  in San Pellegrino Terme (Bergamo), unita' di S. Pellegrino
Terme  (Bergamo),  (NID  9903BG0015),  per  un  massimo  di 64 unita'
lavorative, per il periodo dal 4 maggio 1999 al 3 novembre 1999.
  Istanza  aziendale  presentata  il  25 giugno 1999 con decorrenza 4
maggio 1999, art. 1, comma 10, legge n. 223/1991 F.