IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
  Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
1996,  concernente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione
del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione dell'impatto
ambientale,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  210  del
7 settembre 1996;
  Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
526;
  Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  gli  articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  112,  che  delegano  alle  regioni  le  competenze  in materia di
valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di
ricerca  e  concessioni  di  coltivazione  di  minerali  solidi  e di
idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre  1999, concernente disposizioni in materia di valutazione
dell'impatto  ambientale,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del   27 dicembre   1999,  con  il  quale  e'  stata  effettuata  una
ricognizione delle opere gia' trasferite alla competenza regionale in
materia  di valutazione dell'impatto ambientale dai predetti articoli
34  e  35  e  tenuto  conto  che in detta ricognizione non sono state
comprese le attivita' di ricerca di idrocarburi in terraferma;
  Considerata l'opportunita' di completare la ricognizione effettuata
dal  predetto  decreto  e  quindi  di  modificare ed integrare alcune
categorie  progettuali  elencate  nell'allegato  B  del  decreto  del
Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996;
  Sentite  le  province  di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 20 luglio 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data
12 aprile  1996,  recante  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  per
l'attuazione  dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.
146,  cosi'  come successivamente modificato ed integrato dal decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999,
nel  punto  2  "Industria  energetica  ed  estrattiva" e' aggiunta la
seguente lettera:
    "g)  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi liquidi e gassosi in
terraferma."