IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, con cui
e'  stato  istituito  il  diritto di imbarco per i passeggeri in voli
internazionali;
  Visto  l'art.  2  della  legge  2 ottobre 1991, n. 316, con cui, ad
integrazione  dell'art. 5 della legge n. 324/1976, e' stato istituito
il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni;
  Visto l'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale  prevede che la misura dei diritti aeroportuali sia annualmente
determinata   con   decreto   del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;
  Visto  l'art.  2,  comma  1, lettera e), del decreto legislativo 25
luglio  1997,  n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile,  il  quale  dispone che l'Ente provvede all'istruttoria degli
atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione
dei  conseguenti  provvedimenti  del  Ministro  dei trasporti e della
navigazione;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
agosto  1998,  con il quale e' stata determinata, per l'anno 1998, la
misura  dei  diritti  di  imbarco  passeggeri in L. 15.500 per i voli
internazionali e in L. 7.000 per i voli interni;
  Considerato  che la Commissione europea, con parere motivato emesso
il  14 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 169 del Trattato di Roma, ha
ritenuto  che  la  Repubblica italiana, con la disposizione contenuta
nel  citato  decreto ministeriale 13 agosto 1998, laddove prevede una
differenziazione   fra  il  diritto  d'imbarco  applicabile  ai  voli
nazionali e quello applicabile ai voli tra l'Italia e gli altri Stati
membri, e' venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto
dell'art.  59  del  Trattato di Roma e l'art. 3.1 del regolamento CEE
2408/92;
  Ritenuto  di  doversi  urgentemente  conformare  al predetto parere
della   Commissione   europea,   in   attesa   della   determinazione
dell'importo  dei diritti di imbarco passeggeri e degli altri diritti
aeroportuali,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  189,  della  legge 23
dicembre 1996, n. 662;
  Ritenuto  altresi'  opportuno  determinare,  in via transitoria, il
livello   unificato  dei  diritti  di  imbarco  passeggeri  per  voli
nazionali  ed  intracomunitari in misura tale da assicurare l'effetto
tendenzialmente  neutro,  per ciascun aeroporto, dei ricavi correlati
ai  passeggeri  con  destinazione  verso gli altri Stati membri della
Comunita' europea;
  Rilevato   che  a  tal  fine  occorre  tener  conto  della  diversa
composizione  percentuale  del  traffico domestico e intracomunitario
riscontrabile su ciascuno scalo;
  Vista  l'istruttoria  svolta  dall'Ente  nazionale  per l'aviazione
civile;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I  diritti  di  imbarco  passeggeri  in  voli interni ed in voli
dall'Italia  verso  gli  altri Paesi dell'Unione europea, di cui alla
legge  5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni,
sono   unificati   nelle   misure   indicate,   per  ciascuno  scalo,
nell'allegata tabella facente parte integrante del presente decreto.
  2. Per  gli  scali  non compresi nella tabella allegata al presente
decreto,  l'importo dei diritti di imbarco passeggeri di cui al comma
1 e' pari a L. 7.000.
  3. Nei  casi  in  cui  un  volo  venga  ricollocato  dall'aeroporto
inizialmente  previsto  per la partenza ed altro scalo, il diritto da
applicarsi e' quello stabilito per l'aeroporto inizialmente previsto.