IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  52 del 3 marzo 2000, con cui e' stata
istituita  la  figura professionale del "consulente" per la sicurezza
dei  trasporti  di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via
navigabile,  ed  in particolare l'art. 5, comma 6, che stabilisce che
tutte le spese ivi elencate sono a carico dei candidati;
  Visto  inoltre  il  comma  7  dello stesso art. 5 che demanda ad un
decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione
economica  di stabilire gli importi dei diritti, che i candidati agli
esami  per  consulente  alla  sicurezza  per  i  trasporti  di  merci
pericolose debbono versare;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1995, n.
134,  con  cui  sono stati determinati i compensi da corrispondere ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6
giugno  2000,  n.  82/T,  con  cui  vengono  stabilite le modalita' e
procedure degli esami suddetti;
A d o t t a  il  seguente  decreto:    Determinazione  dei diritti, a
carico  dei  candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i
trasporti  di  merci  pericolose, in attuazione dell'art. 5, comma 7,
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40.
                               Art. 1.
               Diritti che i candidati debbono versare
  1.  I diritti che i candidati all'esame di consulente per trasporti
di  merci  pericolose  debbono versare per sostenere l'esame di primo
rilascio,   di   aggiornamento   per  integrazione  ed  aggiornamento
quinquennale,  nonche' per il rilascio del relativo certificato, sono
quelli  riportati  nella tabella A, di cui all'allegato I al presente
decreto, che ne costituisce parte integrante.
  2.  Gli  importi  di cui al precedente comma debbono essere versati
sull'apposito  capitolo di entrata, per essere riassegnati all'unita'
previsionale   di   base   2.1.1.0  "Funzionamento"  dello  stato  di
previsione   del  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  -
Dipartimento trasporti terrestri.
    Roma, 27 settembre 2000


                                    Il Ministro dell'industria
                                 del commercio e dell'artigianato
                                               Letta

Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
                Visco