IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, con cui e' stata istituita la figura professionale del "consulente" per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile, ed in particolare l'art. 5, comma 6, che stabilisce che tutte le spese ivi elencate sono a carico dei candidati; Visto inoltre il comma 7 dello stesso art. 5 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di stabilire gli importi dei diritti, che i candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose debbono versare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1995, n. 134, con cui sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, n. 82/T, con cui vengono stabilite le modalita' e procedure degli esami suddetti; A d o t t a il seguente decreto: Determinazione dei diritti, a carico dei candidati agli esami per consulente alla sicurezza per i trasporti di merci pericolose, in attuazione dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Art. 1. Diritti che i candidati debbono versare 1. I diritti che i candidati all'esame di consulente per trasporti di merci pericolose debbono versare per sostenere l'esame di primo rilascio, di aggiornamento per integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo certificato, sono quelli riportati nella tabella A, di cui all'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Gli importi di cui al precedente comma debbono essere versati sull'apposito capitolo di entrata, per essere riassegnati all'unita' previsionale di base 2.1.1.0 "Funzionamento" dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri. Roma, 27 settembre 2000 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco