IL DIRETTORE GENERALE
          dello sviluppo produttivo e della competitivita'
                    del Ministero dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                           di concerto con
                            IL DIRETTORE
              dell'unita' di gestione della navigazione
                        marittima ed interna
           del Ministero dei trasporti e della navigazione

  Vista  la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati membri riguardanti le
unita' da diporto;
  Vista  la  legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed,
in particolare, l'art. 49 e l'allegato A;
  Visto  il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione
della predetta direttiva 95/25/CE;
  Considerato  che  nelle more dell'emanazione del regolamento di cui
all'art.  7  del  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo'
provvedere  ad  una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
  Ritenuto  comunque  necessario  che  gli  operatori  economici  del
settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale
dei propri prodotti;
  Vista  l'istanza  avanzata dalla Societa' UdicerNautitest S.a.s. di
Christian Signorelli e C., con sede in Flesso d'Artico (Venezia), via
Riviera del Brenta, 12;
  Rilevato  che  la  Societa'  Udicer-Nautitest  possiede i requisiti
elencati  nell'allegato  X  al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
436;
  Visto  l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il
richiedente;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. La Societa' Udicer-Nautitest e' autorizzata, in via provvisoria,
ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436,
ad  espletare  per  i  prodotti  rientranti nel campo di applicazione
della  direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori
le  procedure  di  attestazione  di conformita' di cui all'art. 6 del
decreto stesso e precisamente:
    a) l'esecuzione  di  prove,  calcoli  equivalenti o controlli per
l'accertamento; della stabilita' al punto 3.2 dell'allegato II; delle
caratteristiche  di galleggiabilita' conformemente al punto 3.3 dello
stesso allegato II;
    b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo;
    c) la  valutazione  e  l'approvazione del sistema di qualita' del
produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante;
    d) la  verifica  della  conformita' ai requisiti della direttiva:
per ogni singola unita' di prodotto, oppure con metodi statistici;
    e) la verifica della conformita' ai requisiti della direttiva per
unico prodotto;
    f) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualita' totale
del produttore.