IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63,  recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile
1923,   n.   966,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto-legge  11 luglio  1992,  n. 333, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8 agosto  1992,  n. 359, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma  dell'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il
disciplinare  della  concessione della gestione delle cessioni legali
alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 301, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  23 giugno  1994,  n.  403,  concernente
accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del
Ministero  del  tesoro  nell'Istituto nazionale delle assicurazioni -
I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di
cessione  di  quota  parte  dei  rischi  delle imprese che esercitano
l'assicurazione vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente
la  razionalizzazione  delle  norme  concernenti  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure
di  razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal 1o gennaio
1994,  il  tasso  annuo  di  rendimento,  da riconoscere alle imprese
cedenti,  a  fronte  di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate
cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti
finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 ottobre  1998 con il quale sono
stati  fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995
e 1996;
  Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1999 con il quale e'
stato determinato il tasso annuo di rendimento per l'anno 1997;
  Vista  la sentenza n. 2576/2000, depositata il 3 marzo 2000, con la
quale  il TAR del Lazio ha annullato il predetto decreto ministeriale
del   4 giugno   1999,   dichiarandolo  illegittimo  per  difetto  di
istruttoria e di motivazione;
  Ritenuto   necessario   procedere   all'emanazione   di   un  nuovo
provvedimento per la determinazione del tasso annuo di rendimento per
l'anno  1997  sulla  base  di una compiuta istruttoria sul rendimento
medio degli investimenti finanziari in tale anno;
  Viste  le  note  numeri 031796  e  032072  rispettivamente  in data
2 giugno 2000 e 20 giugno 2000 con le quali l'ISVAP - Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, ha
fornito  elementi in ordine al tasso di rendimento degli investimenti
finanziari  delle imprese di assicurazione, per l'anno 1997, al netto
delle  ordinarie  spese di gestione e tenuto conto della composizione
percentuale degli investimenti stessi;
  Vista  la lettera n. 2418 del 3 maggio 2000 con la quale l'Istituto
Guglielmo  Tagliacarne  ha  comunicato il rendimento potenziale lordo
medio annuo degli investimenti immobiliari per l'anno 1997;
  Vista  la lettera della Consap in data 27 giugno 2000 relativa alla
trasmissione  di uno studio appositamente effettuato nell'argomento e
relativo all'anno 1997;
  Tenuto  conto  che,  nel  previgente  sistema  a regime di cessioni
legali,   le  restituzioni  alle  imprese  si  bilanciavano  con  gli
ulteriori  versamenti  effettuati, allo stesso titolo, da parte delle
imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobiliare;
  Considerato  che  la  situazione  attuale  e' invece caratterizzata
esclusivamente  dall'obbligo  di  far  fronte, a scadenza, alle quote
cedute,  essendo  venuti  meno  i  precedenti  flussi  finanziari  in
entrata;
  Rilevata  la  particolare  composizione  patrimoniale  della Consap
S.p.a.,  nella  quale  l'incidenza  degli investimenti immobiliari e'
notevolmente maggiore    rispetto   a   quella   delle   imprese   di
assicurazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  tasso  di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi
pubblici  -  Consap  S.p.a.  deve  riconoscere alle imprese cedenti a
fronte  di  tutte  le  obbligazioni  derivanti dalle cessate cessioni
legali,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 110, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' determinato per l'anno 1997 nella misura del 6%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 ottobre 2000


                                    Il Ministro dell'industria
                                 del commercio e dell'artigianato
                                               Letta

Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
                Visco