IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63,  recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile
1923,   n.   966,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto-legge  11 luglio  1992,  n. 333, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  8 agosto  1992,  n. 359, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma  dell'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il
disciplinare  della  concessione della gestione delle cessioni legali
alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.;
  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  1994,  n. 301, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  23 giugno  1994,  n.  403,  concernente
accelerazione della procedura di discussione della partecipazione del
Ministero  del  tesoro  nell'Istituto nazionale delle assicurazioni -
I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di
cessione  di  quota  parte  dei  rischi  delle imprese che esercitano
l'assicurazione vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, concernente
l'attuazione  della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente
la  razionalizzazione  delle  norme  concernenti  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure
di  razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto   con   il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal 1o gennaio
1994,  il  tasso  annuo  di  rendimento,  da riconoscere alle imprese
cedenti,  a  fronte  di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate
cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti
finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 ottobre  1998 con il quale sono
stati  fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995
e 1996;
  Visti  i  decreti  ministeriali in data 4 giugno 1999 e 21 dicembre
1999  con  i quali sono stati determinati i tassi annui di rendimento
per gli anni 1997 e 1998;
  Vista  la sentenza n. 2576/2000, depositata il 3 marzo 2000, con la
quale  il TAR del Lazio ha annullato il predetto decreto ministeriale
del   4 giugno   1999,   dichiarandolo  illegittimo  per  difetto  di
istruttoria e di motivazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale in pari data con il quale e' stato
rideterminato il tasso annuo di rendimento per l'anno 1997;
  Considerato  che  il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1999,
con  il  quale e' stato determinato il tasso di rendimento per l'anno
1998,  e'  stato  emanato  sulla  base di un procedimento istruttorio
analogo  a  quello  effettuato  ai  fini  dell'emanazione del decreto
ministeriale  in  data  4 giugno  1999,  dichiarato illegittimo dalla
citata sentenza del TAR del Lazio;
  Ritenuto  necessario  procedere  alla  revoca  del  citato  decreto
ministeriale  in  data  21 dicembre  1999 e alla rideterminazione del
tasso  annuo di rendimento per l'anno 1998 sulla base di una compiuta
istruttoria  sui  rendimenti  degli  investimenti  finanziari in tale
anno;
  Viste  le  note  numeri 031796  e  032072  rispettivamente  in data
2 giugno 2000 e 20 giugno 2000 con le quali l'ISVAP - Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, ha
fornito  elementi in ordine ai tassi di rendimento degli investimenti
finanziari  delle imprese di assicurazione, per l'anno 1998, al netto
delle  ordinarie  spese di gestione e tenuto conto della composizione
percentuale degli investimenti stessi;
  Vista la lettera della Consap S.p.a. in data 4 luglio 2000 relativa
alla    trasmissione   di   uno   studio   appositamente   effettuato
nell'argomento e relativo all'anno 1998;
  Tenuto  conto  che,  nel  previgente  sistema  a regime di cessioni
legali,   le  restituzioni  alle  imprese  si  bilanciavano  con  gli
ulteriori  versamenti  effettuati, allo stesso titolo, da parte delle
imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobiliare;
  Considerato  che  la  situazione  attuale  e' invece caratterizzata
esclusivamente  dall'obbligo  di  far  fronte, a scadenza, alle quote
cedute,  essendo  venuti  meno  i  precedenti  flussi  finanziari  in
entrata;
  Rilevata  la  particolare  composizione  patrimoniale  della Consap
S.p.a.,  nella  quale  l'incidenza  degli investimenti immobiliari e'
notevolmente maggiore    rispetto   a   quella   delle   imprese   di
assicurazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto ministeriale in data 21 dicembre 1999 citato in premessa
e' revocato.